Salviamo il paesaggio dalla cattiva amministrazione: il difensore civico della regione Liguria lo (la) difende?
Vorrei rendere nota, ulteriormente, una questione che ritengo una lezione importante di democrazia e giustizia, che può essere, probabilmente, un piccolo sasso in uno stagno, ma che, se diffusa, può contribuire (anche se poco) a far crescere quella coscienza civica di cui il nostro paese ha estremamente bisogno.
Mi scrive il dott. Lalla, il Difensore Civico della Regione Liguria, che pochi mesi orsono ritenne giustificato il diniego espresso dal Comune di Portovenere all’accesso totale, da me richiesto, alla documentazione relativa alla domanda di sanatoria paesaggistica dello stabilimento balneare “Sporting Beach”, qui a Portovenere, in zona Olivo e zona UNESCO, paesaggisticamente vincolata. Il parere è riportato qui in originale
Nello specifico, il dott. Lalla pare particolarmente piccato dal post pubblicato sulle pagine Facebook, dal titolo: Aiutiamo il Difensore Civico Regionale, nel quale notavo quanto limitato e ristretto era stato il suo intervento.
Allora rendiamo nota la e-mail pervenuta oggi dal Difensore Civico Regionale e la mia risposta immediata, ma vediamo anche di approfondire la questione e di inviare tale approfondimento al dott. Lalla, in modo che possa eventualmente darci ulteriori chiarimenti.
L’e-mail, ricevuta oggi, è di seguito integralmente riportata:
Gent.mo sig. Brunetti,
mi è stata segnalata, e trascritta, la nota da Lei pubblicizzata su Facebook ( strumento notoriamente utilizzato da persone che non sopportano il dialogo diretto con chi ha opinioni diverse) riguardante il mio provvedimento di diniego agli atti del comune di Portovenere relativi allo stabilimento “Sporting Beach”.
Per prima cosa La voglio tranquillizzare: conoscevo e conosco il Decreto Legislativo sull’accesso all’informazione ambientale attuativo della direttiva 2003/4/CE.
Tale normativa (contrariamente a quanto Lei con supponenza ritiene) non giustifica affatto la Sua istanza. Se è vero infatti che il richiedente l’accesso in materia ambientale non deve dichiarare il proprio interesse ( e d’altro canto il mio diniego non richiama affatto una mancanza di “interesse” e non è neppure vero che il Comune ne abbia chiesto dimostrazione), è anche vero che l’art. 5 del decreto indica in modo espresso i casi in cui il diritto di accesso è negato. Quindi tale diritto in materia ambientale non è illimitato come Lei vorrebbe far credere.
Fra i casi di diniego è elencato quello che attiene allo svolgimento in corso di procedimenti giudiziari o anche di sole indagini. Ed è a questa ipotesi che fa riferimento il Comune nella comunicazione del 24.5.2014.
Tanto Le dovevo, con un pacato invito a leggere tutto, e non solo nella parte che giova ai propri interessi, un testo normativo: in questo modo eviterà di formulare giudizi impropri ed avventati.
Con i migliori saluti
Francesco Lalla
Difensore Civico della Regione Liguria
Orbene, nell’immediato, la risposta è stata:
Gent.mo dott. Lalla,
Le faccio presenti due aspetti che mi hanno fatto esprimere l’opinione da Lei citata, per nulla avventata ma determinata da fatti concreti:
- il procedimento penale a cui si riferisce il Comune, fu da me azionato tramite esposto ed all’epoca della richiesta di accesso agli atti era già stato archiviato (ne ho documentazione);
- la Regione Liguria, diversamente da quanto da Lei ritenuto, mi ha concesso libero accesso all’intero fascicolo e ciò sarebbe in palese contraddizione con quanto da Lei affermato.
Inoltre, le mie opinioni sono supportate da diversi legali, dirigenti e funzionari pubblici. Per tale motivo continuerò a scrivere nel merito della vicenda fino a giustizia piena.
Cordiali saluti
Daniele Brunetti
Ma, ora, vorrei andare più nei dettagli, perché ci sono alcuni aspetti che non tornano e che mi sembrano importanti per capire meglio la questione.
Sorvoliamo sul fatto che il dott. Lalla non ama uno strumento fortemente democratico (pur con l’infinità di difetti che ha, ma pure le nostre democrazie li hanno) come Facebook, perché accessibile a tutti. Lui stesso avrebbe potuto scrivere un commento all’articolo ed interloquire con me pubblicamente. O comunque, avrebbe potuto rispondere alla mia email del 01/07 u.s., inviata tramite protocollo PEC della Regione, dopo aver ricevuto l’esito negativo del suo provvedimento ufficiale. Non può, quindi, negare che un tentativo di dialogo diretto era da me stato fatto. Tant’è, sono lieto che un post su Facebook abbia sortito migliore effetto.
Non mi rincuora, però, sapere, che nonostante la conoscenza del decreto attuativo sull’accesso all’informazione ambientale, ovvero il D.Lgs. n.195/05, un accesso ad una domanda di sanatoria accolta dalla Regione, perciò pubblica ed impugnabile presso il TAR, sia ritenuto non pienamente accoglibile.
Scrive il dott. Lalla, che anche l’accesso ambientale ha dei limiti, vero, e che l'”ipotesi” che avrebbe pesato sul suo diniego sarebbe stata lo svolgimento in corso di procedimenti giudiziari, o anche sole indagini. IPOTESI? Beh, allora, se vogliamo impedire un accesso a documenti di natura amministrativa (perché poi è di questo che si parla concretamente) solo per una ipotesi, allora stiamocene tutti a casa. Difatti, il Comune, incalzato da richieste di chiarimenti, non è mai stato in grado di affermare se si trattava di un procedimento penale o di un procedimento di accertamento interno. E comunque, possiamo domandare(ci) e dire molte cose interessanti:
- come mai il dott. Lalla nel suo provvedimento non ha mai menzionato nulla in merito a questa motivazione specifica, ma è rimasto molto sul vago? Non sarebbe stato corretto farla presente?
- il dott. Lalla si è forse dimenticato quanto scrivevo nell’esposto-ricorso a lui indirizzato, testimoniato dai documenti emessi dal Comune? Il procedimento penale era stato da me azionato, con esposto, e quindi ne ho avuto accesso nel momento in cui è stato archiviato. Ed al momento dell’accesso era già stato archiviato, tant’è che il Comune, incalzato da richieste di chiarimenti, non ha potuto ammettere una cosa non vera ed ha nicchiato finché ha potuto. La cosa è ulteriormente confermata dal loro ricorso al parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non menziona tale IPOTETICO procedimento penale;
- quindi, se capisco bene, secondo il ragionamento del dott. Lalla, non ci si può opporre ad un provvedimento di sanatoria (per uno stabilimento balneare), reso pubblico sul sito internet della Regione, se in corso c’è un procedimento penale ad esso relativo, nonostante il procedimento amministrativo sia in corso (non sospeso). Perché questo è il senso se io, libero cittadino, posso avere solo parzialmente i documenti inerenti la sanatoria. Un po’ come dire: troppo facile, bendati un occhio, segati una gamba e meglio ancora un braccio, che poi ti facciamo fare ricorso. Non troviamo qualcosa di strano in tutto ciò?
- se poi andiamo a vedere tra le righe della legge sull’accesso ambientale, il D.Lgs. n.195/05 all’art.5, non dice solamente quanto succintamente affermato dal dott. Lalla, ma riporta: “2. L’accesso all’informazione ambientale e’ negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio: (…) c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; (…)“. E qui torniamo al punto di prima, ma con una marcia in più. O sospendiamo il procedimento di sanatoria in corso e impugnabile, perché ciò pregiudicherebbe le indagini penali in atto (questo è il senso), o altrimenti significa: io pubblica amministrazione sano un abuso e tu, cittadino che vuoi ricorrere contro, te lo pigli in quel posto, perché ti lego ad una sedia fino a quando non è tutto finito. Corretto no?
- infine, leggiamo bene il provvedimento del Difensore Civico (lo riporto in originale per il pubblico dominio), si scrive: “(…) il Comune di Porto Venere (…) fornisce, a parere dello scrivente, tutti i chiarimenti necessari e risulta adempiere con puntualità e precisione alle prescrizioni normative contenute nella legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo) e successive modifiche e integrazioni.“. E qui di D.Lgs. n.195/05 non c’è nemmeno l’ombra, questo decreto è tutt’altra cosa rispetto alla normativa a cui il Difensore Civico fa riferimento, non è una modifica e nemmeno un’integrazione alla legge 241/1990. E quindi, se il dott. Lalla cita solo ora l’art.5 del decreto è evidente che fa un’azione “postuma”, a cui prima non aveva affatto pensato, o a cui aveva pensato ma che ha volutamente evitato. Il che, per un professionista, non è una bella cosa, né in un senso, né in un altro.
Se posso mostrare un sentimento finale, voglio esprimere tanta tristezza per il nostro paese e, francamente, faccio fatica a pensare ad un futuro migliore, se non con enormi sforzi da parte di tutte le persone di buona volontà.
Daniele Brunetti
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