Rischio intimidazioni, tutela di chi presenta esposti e trasparenza: un caso, Portovenere (SP)

/ Novembre 3, 2021/ amministrazione, giustizia, trasparenza

Un caso presso il Comune di Portovenere (SP), ma anche una prima assoluta. L’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ritiene di non essere soggetto alle decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio. La Commissione lo smentisce.

Lo scorso 16 marzo 2021 ho inviato un reclamo (formalmente si chiama così) al Garante per la protezione dei dati personali (alias Garante della privacy, o GPDP). Il reclamo riguarda un fatto molto semplice, ovvero il mio esposto al Comune che ha dato avvio ad una serie di accertamenti per abusi edilizi presso lo stabilimento balneare “Le Terrazze” di Portovenere (SP). Abusi poi acclarati, seguiti da un decreto penale di condanna passato in giudicato, da una sanatoria alquanto zoppicante, da un processo anche per recidiva sulla condanna precedente (che ha già visto una conversione della pena carceraria in ammenda… su recidiva???!!!), ma tuttora in corso, e da un ulteriore procedimento penale in fase di indagini preliminari.

Ebbene, tutto ciò, sul versante comunale, parte dalla nota di avvio del procedimento amministrativo inviata alla proprietà, in cui si faceva il mio nome come autore dell’esposto. Atto su cui il Comune ha tentato di negarmi persino l’accesso. Basandosi su quella nota, però, gli avvocati de “Le Terrazze” fecero un accesso al mio esposto. Io fui molto trasparente, non mi opposi, pubblicai tutto il possibile sul mio blog, qui: https://partigianocivico.it/…/abusi-le-terrazze-il…/. Ma una cosa non mi andava giù: è normale che si faccia il nome di chi ha presentato l’esposto, in un atto ufficiale? Certo che no, già lo affermava la giurisprudenza, perché ciò che conta sono gli accertamenti ufficiali, l’esposto è solo uno stimolo a fare verifiche. Quindi, nemmeno ha senso accedere all’esposto, soprattutto se gli accertamenti ufficiali rilevano concrete irregolarità, come avvenuto e non vi sono, perciò, profili di natura calunniosa. Lo conferma anche una recentissima sentenza del Consiglio di Stato. Non solo, in tale sentenza si chiarisce che mostrando il nome di colui che ha presentato l’esposto lo si mette a rischio di ritorsioni ed è, quindi, anche una forma di intimidazione. Una chiara violazione della privacy, come riportato dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato n.1717 del 01.03.21. Ciò è confermato dalla nota del 12.10.2019, prot.n. 12574 dell’arch. Simone Cananzi, in cui, agli avvocati de “Le Terrazze” viene concesso l’accesso all’esposto dello scrivente e si riporta che “la documentazione richiesta rientra nelle motivazioni dell’avvio del procedimento in oggetto”. Ovvero, il nome dello scrivente è stato esplicitamente citato come autore dell’esposto.

Detto quanto sopra, il 16.03.21 ho presentato il mio reclamo al Garante Privacy. Passano i mesi senza alcun riscontro, il 17 giugno telefono al Garante, mi dicono il numero di fascicolo e l’ufficio competente al quale rivolgersi per email per avere notizie in merito allo stato del fascicolo. Scrivo, nulla, nessun riscontro. Mando anche una PEC. Ancora nulla. Il 01.09.21, allora, a sei mesi dal mio reclamo, invio un accesso formale agli atti per accedere al fascicolo e quindi allo stato del fascicolo stesso. Passano i 30 giorni di legge. Nulla. Nessun riscontro nemmeno all’istanza formale di accesso agli atti. Il 4 ottobre, invio una mail di sollecito bonario, dopo ulteriore chiamata telefonica andata a vuoto, scrivo che: “... sto valutando una diffida ai sensi dell’art. 328 c.p.p., comma 2.“, ovvero omissione di atti d’ufficio.

Il 05.10.21 presento ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il silenzio-rigetto del Garante Privacy, notificandolo al controinteressato, il Comune di Portovenere, come prevede la legge.

Il 07.10.21 mi giunge la nota del Dott. Claudio Filippi dell’ufficio del GPDP, nella quale mi comunica l’avvio dell’istruttoria, che pare coincidere con la data della nota stessa, ma non esplicitato.

Il giorno dopo, l’8.10.21, mi arriva nota tardiva di riscontro all’accesso agli atti, nella quale appare chiaro che l’istruttoria è stata avviata effettivamente il 7.10.21, ovvero solo dopo la mia istanza di accesso e solleciti, ma anche dopo la presentazione del ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Tanto che ho pensato vi fosse stato un contatto informale fra tale Commissione e il Garante, ma mi sbagliavo, e qui la sorpresa.

In realtà, un contatto tra Commissione e Garante c’è stato, ma per nulla informale, questo lo vengo a sapere dalla rapida decisione della Commissione sul mio ricorso, giuntami ieri e datata 27.10.21. La Commissione scrive che la parte resistente (ovvero il Garante) ha depositato nota difensiva ma, qui la parte sorprendente, dichiara di: “… non essere soggetta alle decisioni della scrivente Commissione”. Devo dire che ho pensato: “MINCHIA!!!”. Chi un po’ ci capisce, senza essere grande esperto, capisce anche che tale affermazione è un bruttissimo scivolone per l’ufficio del Garante Privacy, brutto assai! Il Garante non è un ufficio giudiziario, anche se autorità indipendente. Il suo dirigente agisce come ufficiale giudiziario, anche si, ma solo quando ha la delega da parte del magistrato, come prevede la legge, per procedimenti specifici, non permanentemente. Altrimenti il Garante non solo sarebbe autorità indipendente, ma un ulteriore potere giudiziario extra-magistratura. Mi chiedo, perciò, se sia corretta quella scritta “polizia giudiziaria” abbinata alla firma digitale, visto che lo stesso garante sul proprio sito scrive:

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ultimo ha confermato che il Garante è l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (art. 51).

Detto ciò, la Commissione non solo ha rigettato la clamorosa dichiarazione dell’ufficio del Garante, ma ha accolto il mio ricorso. Tutto ciò mi fa credere che questa sia una prima assoluta, che il Garante Privacy non sia mai stato oggetto, non dico di un accesso agli atti, ma di un ricorso relativo all’accesso agli atti. Se così non fosse, se ci fossero altri casi simili mi piacerebbe conoscerli. Ma che tristezza però. Lo dico per un ufficio, il Garante Privacy, che reputavo meglio, molto meglio, soprattutto a difesa dei cittadini e della trasparenza, non solo della privacy. Eppure ne avevo avuto un’esperienza positiva.

In ogni caso il mio scopo l’ho raggiunto, avviare l’istruttoria a seguito del mio reclamo al GPDP. Certo non mi è piaciuto il modo che ho dovuto usare, ma la trasparenza esige anche questo. Spero solo che ora le cose vadano nel modo giusto, in maniera realmente indipendente.

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