TAR Liguria: le concessioni demaniali marittime NON impattano l’ambiente (!!!)

/ Novembre 30, 2015/ ambiente, amministrazione, disinformazione, giustizia, Le Terrazze - Portovenere (SP)

Lo stabilimento-residence "Le Terrazze", Portovenere (SP)

Lo stabilimento-residence “Le Terrazze”, Portovenere (SP)

E’ con un provvedimento stupefacente che il TAR Liguria, con sentenza n.935 del 2015, in riferimento alla “documentazione amministrativa relativa alle concessioni demaniali marittime assentite in favore del complesso ‘Le Terrazze’” (struttura turistica sita a Portovenere – SP) apoditticamente dichiara: “Il collegio deve rilevare in proposito la difficoltà di ricomprendere tale materia nell’ambito dell’ambiente, trattandosi invece dell’attività negoziale di una pubblica amministrazione che mette a frutto un bene demaniale per farlo fruire ai consociati, ricavando da ciò un utile.

Ma non è l’unico aspetto stupefacente (mi si permetta di riutilizzare lo stesso aggettivo che trovo quantomai calzante). Nelle pieghe della sentenza ci sono diversi aspetti interessanti e, a mio parere, estremamente criticabili, visto che conosco le carte nel dettaglio in quanto ricorrente. Metto subito le mani avanti, si dirà: ne sei uscito sconfitto e quindi ti scotta. Verissimo, mi scotta moltissimo, ma ciò non toglie che le sentenze si rispettano e si criticano, soprattutto se non sono ancora definitive. Si capirà, inoltre, che chi ne è uscito sconfitto non sono solo io ma, soprattutto, la trasparenza amministrativa e tutti coloro che della difesa dei diritti e dell’ambiente ne fanno una ragione di vita.

La sentenza riguarda, innanzitutto, materia di accesso agli atti amministrativi, in riferimento ad una richiesta di documenti e di risposta, relative allo stabilimento-residence che si chiama “Le Terrazze”, di cui ho già scritto in passato ed in merito al quale ho ricevuto una querela da parte del Sindaco di Portovenere. Per chi volesse rinfrescarsi la memoria o conoscerne le premesse può seguire i link:

Ebbene la querela sta ancora lì, pendente, le indagini si sono chiuse a gennaio 2015 e da allora non ne conosco l’esito, dato che ad oggi non mi risulta di essere stato rinviato a giudizio e nemmeno che il tutto sia stato archiviato. Il senso della querela è scritto nell’articolo al link qui sopra. Il Comune, o meglio, il Sindaco si è sentito danneggiato da una mia frase scritta su Facebook nella quale, riportando quanto riferitomi da un agente di P.M. (ex comandante), scrivevo: “… per quanto riguarda il parcheggio pubblico INVISIBILE a Le Terrazze, la pratica è stata sospesa dal sindaco Matteo Cozzani. E’ d’uopo rivolgere la seguente domanda: perché? …”.

Ma credo che la questione più interessante, e meno folcloristica, sia nel merito della vicenda Le Terrazze, ovvero gran parte degli oneri di urbanizzazione mai eseguiti e una serie di aspetti strani, poco chiari, in merito alla gestione dei posti auto pubblici all’interno della struttura. La vicenda è annosa ed ha coinvolto diverse amministrazioni comunali a partire dal 2004, anno in cui fu firmata la convenzione urbanistica n.3650. Da allora fu fatto ben poco per chiudere la vicenda, nonostante fiammate fatue a seguito delle ultime sedute di Consiglio Comunale della passata amministrazione Pistone-Nardini, come riportato da un mio articolo di allora, quando il sig. sindaco, Matteo Cozzani, era all’opposizione e si esprimeva in modi un po’ diversi. Se ritiene, può integrare la querela.

In questo articolo, però, non voglio scrivere nel merito della vicenda “Le Terrazze”, perché di cose da scriverne ne avrei troppe (molte sconosciute ai più e molto interessanti) e me le voglio conservare per una serie di articoli che scriverò nelle prossime settimane, se riuscirò ad averne il tempo. In realtà ce ne sarebbero così tante da pubblicare un libro. Se mi metto a scrivere il libro, non faccio il resto, ovvero gli accessi agli atti, per andare a trovare i miei amici in Comune. In realtà sono stato ritenuto, di fatto, uno “stalker” da parte dell’avvocato del Comune e anche dal TAR (non dal Comune, che non lo ha scritto nel rigetto parziale all’accesso in oggetto), visto che richiedere i documenti relativi alle concessioni demaniali per il solo anno 2015 (sono concessioni stagionali) e per un solo stabilimento è ritenuto “controllo generalizzato”. Cosa dovevo fare, richiedere un solo documento, a caso? Solo per farmi un’idea “generalizzata”? Ma soprattutto, quanti saranno coloro che da adesso verranno ritenuti “stalker” perché fanno una domanda di accesso, senza i termini precisi di un documento, in quanto non sono informazioni normalmente nella disponibilità di chi accede? In tal senso la giurisprudenza aiuta e mi dà ragione. Ma andiamo oltre.

Il punto più eclatante nella sentenza del TAR, anzi stupefacente, è quello che riportavo ad inizio articolo, il fatto che i Consiglieri ritengano difficile comprendere la relazione fra i documenti relativi a concessioni demaniali e l’ambiente, soprattutto dopo essere stati visionati dal sottoscritto (senza poterne avere copia), ma riportati puntualmente nel ricorso, con data e soprattutto descrizione del contenuto. E tali documenti non riguardano il posizionamento di sdraie ed ombrelloni in spiaggia, ma l’installazione di un pontile galleggiante (stagionale, estraneo al PUD) con relativa immersione di corpi morti, per il quale è stata anche necessaria la richiesta di un’autorizzazione paesaggistica e del Decreto Regionale 1340 del 26.05.15 da parte del dirigente del settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque, che evidentemente con l’ambiente non ha nulla a che fare.

Questa evidente difficoltà, nel rilevare le correlazioni fra ambiente e atti richiesti, ha determinato il campo di gioco giuridico che si è spostato dalla normativa relativa all’accesso ambientale (D.Lgs. 195/05) alla normativa base (L.241/90), più restrittiva. Ma nonostante ciò, l’esito non avrebbe dovuto cambiare, ovviamente a mio favore. Peccato che la citata giurisprudenza, richiamata in Camera di Consiglio, non abbia sortito alcun effetto. Perché gli aspetti interessanti sarebbero ulteriori, ma non è il caso di citarli ora per motivi di opportunità in un possibile appello in Consiglio di Stato.

Altro punto che ritengo clamoroso (stupefacente), data la corposa giurisprudenza in merito, è il fatto che il TAR non abbia visto che sono residente, l’ho scritto più volte, ed era ben scritto alla fine dell’istanza di accesso assieme alle motivazioni. Fatto che per legge e giurisprudenza è ciò che viene giuridicamente definita “posizione differenziata” per la quale i “forzieri” degli enti pubblici locali dovrebbero essere facilmente accessibili. Ma anche questo è stato difficile da scorgere.

Morale: date le affermazioni generali e definitive del Tribunale Regionale della Liguria in questa sentenza, si aprono potenziali problemi per tutti coloro che vogliono tutelare beni comuni, siano privati cittadini o associazioni, sia per salvaguardare parcheggi pubblici o aree demaniali marittime.

A tal proposito, pure il Comune stesso potrebbe (paradossalmente) rimetterci, dato che ho avuto molti documenti del demanio marittimo con precedenti accessi sulla base della tutela ambientale, ed a questo punto qualche titolare di stabilimento, giustamente, potrebbe richiedere i danni al Comune. In tal caso metto a disposizione dei titolari la mia testimonianza, anche documentale.

Per ora termino qui, altri aspetti interessanti della sentenza e nel merito della vicenda “Le Terrazze” nelle prossime puntate.

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La sentenza del TAR, citata nell’articolo (n.935/15), è stata completamente ribaltata dal Consiglio di Stato con sentenza n.3856/16, descritta a partire da questo articolo.

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