Portovenere (SP), Sporting Beach: i curiosi “nulla osta” del Comune

/ Agosto 9, 2019/ abusi, ambiente, amministrazione, spiagge, Sporting Beach - Portovenere (SP), tutela consumatori

Con una sconcertante semplice nota di “nulla osta“, il Comune di Portovenere (SP) “autorizza” lo stabilimento Sporting Beach a mantenere una recinzione fissata al terreno, in area demaniale marittima, assieme ad altri manufatti che contribuiscono ad ostacolare il libero passaggio verso il mare. Ma le contraddizioni si sprecano.

Non farò un’ampia premessa, se non riportarvi a quanto già scritto in merito alla massicciata (scogliera) abusiva, pseudo-sanata nel 2017, presso lo stabilimento “Sporting Beach”, in area UNESCO a Portovenere (SP). L’aspetto, indubbiamente, più importante di tutta la faccenda. Vi invito, comunque, a firmare la petizione #salvalespiagge attiva da tempo, arrivata quasi alle 60mila firme, ma che non verrà chiusa fino a riscontri concreti.

Credo sia molto interessante farvi conoscere le modalità con le quali un ente pubblico, come il Comune di Portovenere, coadiuvato dalla Capitaneria di Porto di La Spezia, disponga delle norme, del bene pubblico e delle proprie facoltà. Alcuni le vogliono far passare per stupidaggini ma, personalmente e non solo io, ritengo che ogni elemento parte del bene pubblico vada rispettato nella propria integrità. Sottovalutare, oltre ad essere sbagliato, apre la porta ad un uso sfrenato e illegittimo di tutto ciò che è pubblico, affinché diventi preda di privati. Poi, non meravigliamoci quando le nostre coste diventano colate di cemento, o inaccessibili, con recinzioni o cancelli. Non meravigliarsi significa che tutti noi siamo stati sconfitti, senza speranza. Quello che vi mostro ora è solo un esempio, piccolo se volete, ma non insignificante, per vedere, per capire, come vengono, troppo spesso, gestiti i beni e i diritti di tutti noi. Fate attenzione, dare un dito, per poi dare il braccio e il resto, anno dopo anno. Come se ciò non fosse già ampiamente avvenuto qui e in tante altre parti d’Italia. In perfetta continuità con i precedenti articoli della serie “Arroganza senza limiti1 e 2.

Veniamo direttamente a questa nota del Comune di Portovenere, prot. n. 8936 del 24.07.19, con la quale si assente (senza concedere, al momento, alcuna autorizzazione formale) al mantenimento di una serie di elementi installati sul demanio marittimo, esprimendo una formula finale omnicomprensiva di “nulla osta”, giuridicamente assolutamente inesistente. Inesistente, perché un Comune non si può permettere (giuridicamente), in un caso come questo, di scrivere “nulla osta” su una semplice nota, come una parolina magica, ma deve rilasciare (se possibile) una concessione demaniale suppletiva formale, una edilizia e una paesaggistica “semplificata” o meno, incluse, a seconda dei casi. Non “nulla osta“. Tra l’altro, anche per una semplice recinzione in area demaniale marittima, ma fissata stabilmente al terreno, ci vogliono il parere della Capitaneria di Porto (che ha rapidamente rilasciato, favorevolmente) e l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane (non informata, a quanto ho visto dagli atti), perché il demanio è anche confine terrestre. Senza parlare della conferenza dei servizi, che può/deve essere necessaria, anche in casi del genere. Il Comune, comunque, lo sa e si contraddice chiaramente come vedremo.

7 agosto 2019, stabilimento Sporting Beach, lato est.

1 – Rete metallica

Il Comune ritiene “(…) ammissibile l’installazione della rete metallica fissata al suolo con supporti di facile rimozione, in quanto installata per motivi di sicurezza pubblica costituendo parapetto tra il livello del piano spiaggia e gli scogli sottostanti (…)“. Salvo contraddirsi subito affermando: “(…) In considerazione del contesto in cui si inserisce detta rete la stessa dovrà essere sostituita con semplici strutture a giorno di altezza massima m. 1,30, munite dei debiti titoli autorizzativi edilizi e paesaggistici ove occorrenti, come previsto dall’art.9 dell’ordinanza n.2674/2015 (…)“. Da notare che l’ordinanza n.2674/2015 dello stesso Comune, all’art. 9, punto a), stabilisce “in ogni caso vietate le delimitazioni in rete metallica“.

14 giugno 2019, Sporting Beach, rete metallica

In lingua italiana scrivere “si ritiene ammissibile” e, subito dopo, affermare “dovrà essere sostituita” con un’altra cosa, significa che si sta facendo a cazzotti con sé stessi. In sostanza che la rete NON era ammissibile, ma che non si vuole scriverlo chiaramente. L’effetto è anche piuttosto comico, se non che si sta giocando con le parole sulle regole a tutela dei diritti di noi tutti.

Quella recinzione, fissata al terreno, impedisce anche di accedere liberamente alla spiaggia, dato che fa da barriera, in continuità con il resto, gli altri elementi riportati nel seguito della lettera: corda e pali (con funi) avvitati/imbullonati al cemento, tutto sul demanio marittimo.

Ma leggete come si sperticano a giustificare la rete “per motivi di sicurezza pubblica“. Quante ne dovrebbero mettere in giro, allora? Ho cercato altre cose del genere in zona e non esistono, esistono dei vasi (questi si facilmente rimovibili), o delle ringhiere al massimo (probabilmente non legittime nemmeno quelle), o delle panchine che, quantomeno, hanno un funzione utile.

Anzi, è proprio per esigenze di sicurezza, per non essere di impedimento al soccorso, che una rete, o qualsiasi recinzione stabile (stabilmente ancorata al terreno), posta in area demaniale marittima, o anche a 30 metri dal confine di detta area, deve essere rimossa. Aspetto che la Capitaneria di Porto, istituzionalmente, ha il dovere di far rispettare.

Ad ogni modo il Comune, a denti stretti, ammette che tale recinzione non era legittima. Scrive che verrà autorizzata (ovvero è abusiva, ma promettiamo di autorizzarla), però con strutture a giorno, che vuol dire un po’ tutto e un po’ niente, se poi ti mettono dei pali piantati stabilmente nel terreno, quando le norme vogliono che siano strutture rimovibili, non stabilmente fissate a terra. Aggiunge, saranno necessari i “debiti titoli autorizzativi edilizi e paesaggistici ove occorrenti, come previsto dall’art. 9 dell’ordinanza n.2674/2015. Appunto, altro che ammissibile, ma dato che con te siamo buoni e non ti facciamo la dovuta sanzione, facci avere la richiesta (quando vuoi, anche a babbo morto) ma, per ora, vai avanti tranquillo a fare la stagione balneare. Immaginate se eravate voi, signor nessuno, vi avrebbero fatto un trattamento di favore come questo? Ma si sa, ci sono persone o categorie che hanno trattamenti diversificati dalla plebe.

A memoria della PP.AA. coinvolte, ricordo norme (codice della navigazione in primis, che non ho visto applicare nemmeno negli accertamenti in origine alla sanatoria del 2017) e un accenno alla giurisprudenza di merito:

  1. Codice della Navigazione, art. 54 (Occupazioni e innovazioni abusive): “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato.“;
  2. Codice della Navigazione, art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata): “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. (…)“;
  3. D.Lgs. n. 374/1990, art.19 (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale): “1. E’ vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. 2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l’applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all’intero valore del manufatto. 3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell’ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.“;
  4. T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 gennaio 2014, sentenza n. 166, che si riferisce alla fascia di rispetto dei 30 m. dal confine demaniale (art. 55 Codice della Navigazione), ma che per analogia fa capire l’entità delle opere realizzabili (a maggior ragione) anche sul demanio marittimo: “Le opere dell’uomo realizzabili nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo (art. 55 c.nav.) sono soltanto quelle tese a soddisfare necessità e limitate nel tempo atteso che con l’espressione nuova opera il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare esigenze durevoli (TAR Abruzzo, L’Aquila 12 dicembre 1983 n. 412)“. In merito a questo ultimo punto, da parte di una delle persone competenti, mi sono sentito fare discorsi del tipo: “E’ un’opera facilmente rimovibile perché comunque si può togliere in poche ore“. Stendo un velo pietoso.
2 – Cima blu

Anche per la cima blu, il Comune ritiene “assentibile” (ma con quale autorizzazione non si sa) questo oggetto “con funzione di deterrente” e “delimitazione limite concessione demaniale“, in orario serale/notturno di chiusura alle “persone non autorizzate“. Persone non autorizzate ad andare in spiaggia in orario di chiusura dello stabilimento? E da quando si può impedire l’accesso in battigia se non c’è nessuno nello stabilimento? Mi facciano capire, quale norma, legge, lo stabilisce? Anzi, le norme dicono che l’accesso in battigia va sempre garantito h24/24, dalle leggi nazionali in giù. Ma da noi è diverso.

2 giugno 2019, Sporting Beach, cima blu (scura)

Però, attenzione, richiedono “l’installazione di apposito cartello indicante la possibilità di accedere liberamente all’arenile senza sostare nello stabilimento balneare“. Allora, capiamoci, il diritto di accedere c’è sempre, ma di notte l’avventore troverà questa cima a chiudere, però “di facile rimozione” ed un cartello che, in sostanza ti dovrebbe dire: “Ehi trovi una cima a chiudere, ma se vuoi proprio entrare per andare in spiaggia, senza sostare nello stabilimento, puoi aprire”. Beh carini, l’idea mi piace, mi pare intelligente. Peccato che alla data del 07.08 scorso, di questo cartello non ci sia traccia. Altro velo pietoso, perché o si chiude (il che non si può), o si tiene aperto senza alcun impedimento, come richiedono tutte le norme, inclusa l’ordinanza n.2674/2015, che all’art. 18 recita: “Il libero transito lungo la battigia deve essere garantito in qualunque momento; pertanto non è ammesso alcun ostacolo lungo tale fascia (…)“. Ecco, secondo voi è, o non è, nella fascia di libero transito dalla battigia, normalmente definita di 5 metri, ammettendo che sia valida la riduzione a 3 metri di una vecchia ordinanza comunale? Badate bene che, il transito deve valere nei due sensi, anche per chi proviene dall’altro lato dello stabilimento. Guardando la foto sotto: da una parte diciamo che siamo a 3 metri dalla battigia, ma dall’altro, è a zero metri. In ogni caso è l’unico punto di accesso e di transito per il mare, non si scappa. Ma anche qui le autorità si sperticano a giustificare, senza formalmente autorizzare, perché nemmeno saprebbero come.

3 – Paletti di facile rimozione

A parte che le ordinanze, inclusa quella del Comune di Portovenere, indicano che i pali debbano essere semplicemente infissi. Vuol dire senza viti/bulloni. Per la precisione l’ordinanza n.2674/2015 prevede, all’art. 9, punto a), delimitazioni: “… preferibilmente con pali in legno semplicemente infissi e corda… “. A casa mia “semplicemente infissi“, non significa fissati con viti o bulloni. Ma, come si prevede in ogni stabilimento balneare d’Italia, posizionati con supporti non fissati al terreno o su cemento, ad esempio con piedistalli. Credo li abbiate visti nei posti “normali”.

14 giugno 2019, Sporting Beach, paletti metallici

Invece, qui, sono trattati come elementi stabili, fissati al cemento (anche se con viti o bulloni), che fanno esattamente l'”effetto barriera” (assieme ai vasi e alla sopraelevazione della pavimentazione) vietato dalla stessa ordinanza. Il Comune definisce questi paletti, tra l’altro metallici e non in legno: “arredi coerenti con l’attività di stabilimento balneare“. Ergo, a stabilimento e stagione chiusa andrebbero rimossi. Lo vedremo. Perché io ho immagini riprese in tutte le stagioni e li ho sempre trovati lì, da quando sono stati installati, dopo il “restyling” del 2017;

4 – Fioriere

Come sopra, ma almeno amovibili e non fissate al terreno, anche se assieme ai paletti avvitati/imbullonati e alla sopraelevazione della pavimentazione della veranda (e stabilimento interno) contribuiscono a creare esattamente l'”effetto barriera“.

5 – Striscia luminosa a led

Chi ha seguito un po’ le vicende dallo scorso mese di maggio, ha visto che questa striscia led si è spostata diverse volte. All’inizio stava lungo la ringhiera pedonale della passeggiata soprastante lo stabilimento, poi è diventata verticale lungo uno dei pali del cartello sopra lo stabilimento. Infine si è trasferita sulla ringhiera pedonale sottostante, in piena area demaniale marittima.

Primo posizionamento striscia led
14 maggio 2019, Sporting Beach, striscia led 14 maggio 2019, Sporting Beach, striscia led e insegna 14 maggio 2019, Sporting Beach, striscia led e luci insegna
Secondo posizionamento striscia led
26 maggio 2019, Sporting Beach, striscia led e insegna
Terzo e attuale posizionamento striscia led
14 giugno 2019, Sporting Beach, striscia led

Tutto ciò, in quanto io presentavo esposti che, fra le varie cose, facevano presenti l’assenza di autorizzazione della striscia luminosa, il fastidio che avrebbe provocato alla visibilità dalla passeggiata verso mare in fascia serale/notturna e l’inadeguatezza per la sicurezza degli impianti elettrici, in quanto a portata di tutti, soprattutto bambini. Quest’ultimo aspetto, evidentemente, il Comune non lo ha mai considerato, dato che ora siamo nella stessa situazione. Ma non solo, ora si scrive che: “l’installazione di striscia luminosa a led allo scopo di illuminare l’insegna dello stabilimento balneare risulta autorizzata con autorizzazione paesaggistica n. 25 del 24.04.2019“. Allora mi spieghino come mai l’hanno fatta spostare per ben due volte a seguito di miei due esposti. Qualcosa evidentemente non quadrava. E infatti, la striscia luminosa che NON illumina il cartello non è stata prevista. Se andiamo a vedere la citata paesaggistica (estratto), è stata autorizzata una illuminazione ben più limitata in ampiezza, sopra il cartello (non c’erano nemmeno i paraluce, ma meglio che ci siano, ovviamente). Anche se, non correttamente, l’illuminazione non viene citata esplicitamente nella relazione tecnica, ma riportata solo in una tavola. Nulla di più. Quindi, come mai questa striscia a led continua ad inerpicarsi lungo un altro cartello (diverso da quello in paesaggistica), un muro e una ringhiera del passaggio pubblico? La vogliamo rimuovere o fare finta di nulla fino a fine stagione? La seconda che ho scritto, immagino, se non rimane stabile anche in inverno.

6 – Tavolino in area demaniale marittima

Questo punto non è presente nella nota sopra riportata del Comune di Portovenere, come non viene considerato dalla Capitaneria di Porto, in relazione agli ultimi miei esposti, su una questione che parte da lontano, come ho scritto negli articoli:

Qui c’è un aspetto legato all’attività di ristorazione dello stabilimento. Ad un certo momento, il titolare, si è sentito libero di posizionare tavolini e sedie in area di concessione demaniale marittima, ma relegata all’attività balneare, che è altra cosa. Se hai l’autorizzazione per un certo uso, non è che puoi fare quello che vuoi. Mi pare chiaro. Non qui a Portovenere. Per anni, ogni anno, tornavo alla carica su questa questione, che mi pareva piuttosto chiara.

Oltre al fatto che, anche la licenza commerciale per “somministrazione di cibi e bevande”, dispone di una misura in metri quadri per l’area utilizzabile. L’ultima autorizzazione commerciale (che a me risulti), n.438 del 27.05.2010, stabilisce una superficie di somministrazione di mq. 15, mentre la veranda (sanata nel 2017) utilizzata per tale scopo è di mq. 57-58, poi ampliata a mq. 60. Su questo devo ancora vedere una licenza coerente.

Tornando, invece, alla questione dei tavoli in area demaniale marittima, adibita a stabilimento balneare ed esterna alla veranda, finalmente il Comune mi ha dato ragione. Però non mi risultano siano mai state comminate sanzioni, nonostante anni di uso improprio, ora dimostrati dalla necessità di una autorizzazione demaniale ad hoc. Ebbene, per essere sintetico, il Comune scrive in una nota a firma Benabbi, che si ci vuole un’autorizzazione specifica per mettere tavoli in area demaniale marittima, come fanno molte altre attività. Anche se hai già una concessione demaniale nella stessa area, ma per altro scopo. E dire che mi sono sentito dire, per anni, da Comune e Capitaneria in passato, che non era specificato nella concessione e quindi si vedrà al rinnovo. Assurdità, perché se è per stabilimento balneare c’è poco da rigirarci. Insomma, dopo il mio ennesimo esposto, il titolare viene invitato garbatamente (immagino sanzione esente) a presentare istanza e, in data 02.04.19, il Comune concede atto suppletivo alla concessione demaniale n.2/2010, repertorio 114, allo stabilimento Sporting Beach. In questo atto si autorizza ad utilizzare un’area di mq. 77,45, ai soli fini demaniali, per la posa di attrezzature per l’attività di somministrazione di cibi e bevande. Hai visto che avevo ragione? Pure per quanto riguarda i punti precedenti?

Ma, siccome non ci si accontenta mai, un tavolino viene mantenuto stabilmente piazzato in area demaniale marittima, però fuori dalla zona concessa da questo ultimo atto. Su questo, ovviamente, ho presentato nota all’interno dei vari esposti, ma nulla di nulla. Tutto ok. Tutto normale, siamo a Portovenere, Italia.

Area attrezzata autorizzata alla posa di tavoli e sedie per somministrazione cibi e bevande. La linea tratteggiata è il confine demaniale. 13 luglio 2019, Sporting Beach, tavolo in area demaniale non autorizzata (il divanetto è in area privata)
CONCLUSIONE

La morale è sempre quella, ci sono i semplici cittadini e ci sono gli altri. Che dire di più?

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