Portovenere: un’ordinanza balneare “ad personam”
Dopo curiosi e stravaganti nulla osta in area demaniale marittima per lo stabilimento Sporting Beach. Ora una altrettanto curiosa ordinanza balneare, a fine stagione, in diversi punti in contrasto con il piano di utilizzo del demanio marittimo.
Il 26 ottobre scorso, il Comune di Portovenere ha emesso una nuova ordinanza balneare, la n.72 del 26.10.19. Strano che si faccia a stagione finita e non prima dell’inizio di una nuova stagione, ma i motivi c’erano. Eccoli, da me già esposti anche alla Regione Liguria, Capitaneria di Porto e, perché no, i Carabinieri, giusto per tenerli informati sulle novità.
Mi sono permesso di fare un’analisi accurata sulle differenze con la precedente ordinanza balneare n. 2674 del 30.05.15 (era maggio, non ottobre).
Nelle premesse dell’ultima ordinanza si dichiara:
“(…) RITENUTO opportuno disciplinare l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo in aggiornamento e conseguente sostituzione della previgente ordinanza comunale n. 1981/2007 e ad integrazione dell’ordinanza n. 2667/2015, alla luce delle modifiche legislative e delle linee guida regionali sopravvenute e della necessità di meglio disciplinare alcuni aspetti dell’attività balneare; (…)”.
In realtà, l’ordinanza n. 2667/15, oltre ad essere precedente alla n. 2674/15, non riguarda la balneazione, ma la disciplina delle aree demaniali marittime. Ergo, una citazione errata. Ad ogni modo, prendendo l’ordinanza di riferimento corretta, non appaiono modifiche legislative specifiche e linee guida regionali ulteriori, successive alle “‘Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate’ approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156/2013 come modificate con successiva D.G.R. n. 1057/2013 e le successive modifiche di cui alla D.G.R. n. 220 del 6 marzo 2015”, come dichiarato ad uno dei passaggi precedenti. Linee guida, sostanzialmente, già recepite nella precedente ordinanza balneare comunale n.2674 del 30.05.15. Come apparirà più chiaro in avanti. In realtà, le modifiche appaiono essere conseguenza degli esposti dello scrivente, in relazione ad unico e ben definito stabilimento balneare, lo stabilimento “Sporting Beach”. Ovvero, si adegua la regolamentazione comunale in maniera tale da aderire, più specificatamente, alle esigenze di detto stabilimento e non il contrario.
Legenda per i paragrafi seguenti: le lettere e i numeri a inizio di ogni paragrafo di dettaglio, indicano il comma, il numero e/o la lettera riportate nell’articolo dell’ordinanza attuale.
ART. 2 – REGOLE DI APERTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
1 b) – un refuso in difformità rispetto al periodo definito al punto B) della stessa ordinanza del 2019 (v. di seguito, dato che la modifica al periodo di apertura è stata apportata, ma dimenticata incoerentemente in questa parte dell’articolo). Si scrive : “b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10” al posto di “01/11”. Anomalo è, quindi, che questa parte sia rimasta invariata rispetto all’ordinanza del 2015, ovvero un refuso;
B) – diversamente da quanto riportato da dette linee guida regionali, si estende il periodo di apertura al 01/11, rispetto al 31/10. L’unico stabilimento in ambito comunale, che ha fatto richiesta, o comunque uso di tale periodo esteso, è stato, per questa stagione, lo stabilimento “Sporting Beach”;
B) 3 – in questo e altri passaggi simili (che non verranno evidenziati) è stato inserito il testo “… e osservando le norme vigenti per il periodo di elioterapia”. Rende effettivamente più chiara la norma, anche se non è stata sempre rispettata, come da esposti dello scrivente.
ART. 3 – NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE
16 – riformulato il testo, sostanzialmente autorizzando ciò che non era autorizzato nella precedente ordinanza balneare, di conseguenza andando in contrasto con il P.U.D. (piano di utilizzo del demanio marittimo) comunale. Si autorizza, cioè, a recintare la parte frontale alle cabine, invece di ammettere “soltanto la tamponatura delle strutture posizionate sotto la passeggiata che può essere effettuata dai singoli concessionari con pannelli di legno posizionati tra le cabine ed una fascia di ml. 2 antistante le cabine stesse” (v. P.U.D. comunale coordinato approvato con D.C.C. n.31 del 09.09.14 ss. mm. e ii.). Sempre in contrasto al P.U.D. comunale, si aumenta la fascia da ml. 2 a ml. 3 per il posizionamento, al di fuori della stagione balneare, di pannelli di tamponamento antistanti le cabine. Oltre ai pannelli di legno per tali recinzioni, nel nuovo testo (sempre in contrasto al P.U.D.) si prevede, come alternativa, l’uso di non meglio definite “strutture che non occludano la visibilità”. Anche in questo caso, si viene incontro all’esigenza del già citato stabilimento balneare, unico a porre recinzioni alte, metalliche della tipologia da cantiere (pannelli da recinzione mobile), che non occludono la visibilità, sempre che non si posizionino su di esse anche pannelli in legno, come accaduto in passato. Ad ogni modo, tale recinzione metallica, sistemata da anni nel periodo di chiusura (puntualmente segnalata dallo scrivente), non si limita alle cabine, ma è posizionata anche frontalmente alla veranda/dehor e non appare né decorosa, né leggera per come definito da tale norma;
18 – all’art.3 comma 18, si aggiunge il seguente passaggio sottolineato: “Il libero transito lungo la battigia deve essere garantito in qualunque momento; pertanto non sono ammessi ostacoli lungo tale fascia ad eccezione di delimitazioni atte a svolgere la funzione di deterrente all’accesso di malintenzionati all’interno delle aree oggetto di concessione demaniale. Tali delimitazioni dovranno essere di facile rimozione e tipologicamente assimilabili a cime, catene in plastica ecc. Per garantire il libero transito, anche a seguito di mareggiate, dovranno comunque essere rimossi gli ostacoli lungo la fascia.“. Duole riscontrare su ciò una serie di contrasti giuridici, sia rispetto alla normativa regionale (linee guida alla D.G.R. n.423 del 27.03.15), che alla normativa nazionale, che comunitaria. La legge finanziaria del 2007 (l. 296/2006), stabilisce espressamente, per i titolari delle concessioni sul demanio marittimo (quindi, in primo luogo, per i gestori dei lidi) l’obbligo di consentire il passaggio libero e gratuito verso la battigia (ore 24/24), anche al fine della balneazione. La sussistenza di tale diritto veniva ribadita, successivamente, dalla legge Comunitaria 2010 (l. 217/2011). Anche questa variante di regolamento va incontro alle esigenze del citato stabilimento, che fa uso da anni di una cima posta a chiusura del varco a mare sul lato est dello stabilimento. Tale chiusura si avvale di paletti metallici permanentemente ancorati al cemento sul lato mare e di paletti metallici imbullonati a terra sul lato interno (invece di paletti in legno semplicemente infissi, come previsto da ogni norma, di ogni livello). Quantomeno la rete metallica lato mare, visibile nella foto di ottobre, è stata rimossa. Ma permangono i paletti metallici cementati sul lato mare e 3 dei paletti imbullonati sul lato interno (v. foto sopra di dicembre), che andrebbero rimossi stagionalmente. Aspetti più volte fatti presenti, ma che trovano sperticate giustificazioni verbali e non, extra legem, da parte di diversi operatori delle norme locali.
Insomma, ci sono tutti gli elementi che già avevo rilevato in esposti al Comune e scritto su questo blog, assieme a quei curiosi e giuridicamente inappropriati “nulla osta”. Non c’è che dire, questa ordinanza sembra fatta su misura di un unico stabilimento, ad personam.