Le Terrazze, Portovenere (SP): conclusa la sanatoria porcellum.

/ Ottobre 13, 2020/ abusi, ambiente, amministrazione, arch. Roberto Evaristi, giustizia, Le Terrazze - Portovenere (SP), trasparenza

Il Comune di Portovenere, Regione Liguria, Soprintendenza e Capitaneria di Porto, agli atti, evitano di definire la massicciata come abusiva. La Procura che fa, oltre a dimenticare di sequestrarla? Ma l’Agenzia del Demanio, pur favorevole al porcellum, rileva la mancata presenza della rimozione della massicciata negli atti, anche attraverso un interessante documento inedito.

Vorrei riportare la questione in maniera molto schematica (per i pigri, saltate al paragrafo “I GRAFICI”), al fine di far comprendere come questioni palesi possano diventare occulte, per chi le vuole far diventare tali. Scriviamo di una massicciata/scogliera abusiva di oltre 300 mq., utilizzata da uno stabilimento balneare, in area UNESCO, che ha permesso al privato di occultare l’ampliamento illegittimo dell’area privata verso mare. I soggetti sono molteplici e, fra questi, c’è chi ha inserito, o meglio, omesso uno o molti tasselli, per far diventare un caso chiaro in fumoso. Ora la “pseudo-sanatoria”, il porcellum, del Comune di Portovenere completa l’opera. Ma a collaborare sono stati in tanti.

Vediamo le ultime carte pubblicate all’albo pochi giorni fa, quelle che concludono l’iter formale della sanatoria, autorizzando i lavori di cui conosceremo i dettagli solo dopo un completo accesso agli atti. Ma, a prescindere da questo, abbiamo già un elemento chiaro (oltre ai documenti e un inedito che riporto più avanti), il mancato sequestro dell’area demaniale su cui è stata edificata la scogliera/massicciata in abuso. Questa grave lacuna indica su quali elementi si muova, non solo l’attività penale, ma anche amministrativa. Del resto, gli atti della sanatoria appena conclusa, sino ad oggi pubblicati all’albo comunale, mai descrivono la scogliera come abusiva. Identica cosa ha fatto la Capitaneria di Porto delegata alle indagini, già nel procedimento che è confluito nella condanna penale dell’amministratore della Lido di Porto Venere s.r.l., nel gennaio del 2019. La frase utilizzata nella sanatoria è stata “Totale demolizione delle opere di prima fascia“, una tipica formulazione fumosa che non descrive la tipologia di queste opere. Del resto, anche più recenti contatti telefonici, con alcune delle autorità competenti, mi hanno fatto registrare questa assoluta mancanza di chiarezza sul fatto della totale abusività della scogliera, tra non ricordo e affermazioni stupefacenti del tipo: “è un’area in concessione demaniale“. Fatto che non rende di per sé l’area non interessata da una massicciata abusiva, come vedremo più avanti. Come è stato, ed è ancora, in qualche modo in analogia, per l’altro stabilimento, sempre a Portovenere, in zona Olivo, lo Sporting Beach. Ricordiamo, comunque, punto fermo imprescindibile, che la condanna penale basata sull’art. 54 del Codice della Navigazione imponeva la messa in pristino dell’area con una ordinanza immediata, da parte del Comune (o della Regione su inerzia del primo), senza alternative, prima di ogni sanatoria. La sanatoria elude, già di per sé, l’applicazione corretta dell’art. 54 del Codice della Navigazione (v. sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI del 09.03.2016, n. 944 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali del 19.11.2002, n. 17178). Inoltre, la sanatoria non solo è stata assecondata da tutte le autorità coinvolte, ma addirittura avviata su input dei titolari dello stabilimento. Ovvero, i responsabili dell’abuso dettano l’agenda, in prima battuta, a chi dovrebbe controllare e sanzionare. Ci muoviamo, cioè, in un quadro giuridico del tutto stravolto.

Analizziamo, in concreto, le ultime poche carte pubblicate e, graficamente, ciò che è realmente accaduto.

In data 05.10.2020, il Comune pubblica la determina n. 527, nella quale, in sostanza, si ammette la sanatoria con una serie di prescrizioni, ovvero indicazioni che dovranno essere seguite al fine di rendere esecutivo e, in ipotesi, “valido” lo stesso procedimento amministrativo. A mio parere clamorosamente zoppicante, per i motivi che ho riportato prima. Queste le prescrizioni:

a) Totale demolizione delle opere di prima fascia;
b) Demolizione dell’estremità verso mare del muro di delimitazione della spiaggia libera;
c) Demolizione della parte emergente del muro con funzione di parapetto in modo da ridurre l’altezza dello stesso di ml. 1,00 e sostituzione con ringhiera dal semplice disegno;
d) Demolizione della pavimentazione dell’area adiacente il muro che dovrà essere sostituita con semplice ghiaino;
e) Demolizione della parte emergente delle scale di accesso al mare poste sulla massicciata per la parte affiorante la massicciata stessa e sostituzione con altre realizzate in struttura leggera metallica e pedate in legno;
f) Versamento degli indennizzi di occupazione di area demaniale marittima pari ad Euro 55.909,07;
g) Versamento della sanzione pecuniaria di Euro 516,00;
h) Versamento dell’indennità risarcitoria pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs 42/2004 quantificata a seguito di perizia di danno ambientale relativa alle opere abusive eseguite su area di proprietà pubbliche e privata a firma di tecnico abilitato;
i) Presentazione con separata istanza di progetto relativo alle opere di adeguamento (realizzazione della passerella di collegamento con la spiaggia, posa di ringhiera a disegno semplice sopra il muro adiacente la spiaggia, posa di ghiaino nell’area antistante il muro stesso)
.

Del punto a) già abbiamo parlato, in sostanza più fuffa che altro. Di scogliera/massicciata da rimuovere totalmente, non si parla. Il punto f) poi, vede una forte riduzione degli indennizzi di occupazione di area demaniale marittima da Euro 55.909,07 a Euro 46.591,00, a seguito della determina di “rettifica” n. 512 del 30.09.2020, per la quale l’importo era stato determinato: “tenendo conto erroneamente di un arco temporale di 12 anni, anziché di 10 anni“. Immagino per prescrizione dei canoni precedenti. Questo quando la scogliera/massicciata abusiva è stata posizionata nell’anno 2000, ovvero 20 anni fa, non 10 o 12 anni fa. Senza, comunque, considerare i danni ambientali da calcolare su questo, imponendo la rimozione totale. La stessa condanna penale è priva di una descrizione chiara su tutto ciò. Aspetti che avevo in buona parte già rilevato con una notevole facoltà di “preveggenza” nell’articolo del 14.02.2019, quando, in merito al decreto penale di condanna e fascicolo relativo, riportavo: “Si scrive solamente di “impianti di difficile rimozione”, senza alcuna descrizione della loro natura, pure nel verbale dell’Agenzia del Demanio, incaricata degli accertamenti tecnici. In tale verbale, a seguito di sopralluogo di un anno fa, si indica una cifra ad indennizzo per l’occupazione abusiva per gli anni 2009-2018 di €46.274,40 e si invita il Comune a procedere all’accatastamento delle opere esistenti (!!!). Avete capito benissimo: accatastamento! Altro che messa in pristino con demolizioni e rimozioni. La strada amministrativa sembra già segnata.“.

Tornando alla determina n.527 di definizione della sanatoria vista poco fa, sono stati allegati i due pareri giunti rispettivamente da Regione Liguria (favorevole senza alcun rilievo) e Agenzia del Demanio (favorevole ma con un rilievo interessante). Mentre altri pareri, non allegati, risultano arrivati oltre termine, quindi non considerati nel procedimento: Capitaneria di Porto (favorevole) e ASL 5 “Spezzino” (con richiesta di integrazioni). Sarà interessante leggerli quando li otterrò. A chiudere, Agenzia delle Dogane e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, le quali non daranno riscontri. Che la Soprintendenza non si esprima non è cosa rara, ma in un caso come questo lo ritengo particolarmente grave, vista l’entità degli abusi in area plurivincolata e UNESCO. Ma non mi sorprende.

Questo l’interessante parere dell’Agenzia del Demanio, su cui il Comune in determina taglia corto, soprattutto in merito al punto cogente evidenziato in giallo.

Il dott. Mario Parlagreco dell’Agenzia del Demanio, giustamente preso da un minimo di dignità, se non timore per questa sanatoria giuridicamente scomposta, credo abbia bene in mente cosa aveva rilevato il verbale ispettivo della stessa agenzia, alla base della condanna penale di detto stabilimento. Nonostante non si scrivesse mai apertamente di massicciata/scogliera abusiva (brutto vizio non esplicitare chiaramente in maniera descrittiva dettagliata). Era evidente dal rapporto e dalla mappa allegata come n.7 (come vedremo più avanti), che in area demaniale marittima ci fossero opere di difficile rimozione“, dove era previsto uno specchio acqueo al posto dei massi. Anche la determina a cui si riferisce, n.309 del 10.06.2020, di cui ho già scritto lo scorso 2 luglio, non è che riportasse elementi diversi o più dirimenti dell’attuale. Risulta, quindi, chiaro che il dott. Parlagreco non poteva accettare pacificamente una conclusione in netta contraddizione con quanto accertato, con perizia, dalla sua agenzia. Scrivendo che l’istante: “non abbia rappresentato la prevista demolizione delle opere, insistenti sull’area demaniale“, apre comunque una crepa importante nel castello di carte creato da Comune, Regione e Capitaneria di Porto. Sperando che la Procura vada seriamente a fondo alla questione e non si accontenti di un rapido, quanto superficiale, decreto penale di condanna per evitare un processo agli eventuali, ulteriori, soggetti implicati. Come già avvenuto. Dato che quell’opera (la scogliera abusiva), non solo era in piedi dall’anno 2000, ma ha beneficiato di una sanatoria ulteriore nel 2016-17, in merito alla colata di cemento che prima la ricopriva e le difformità della massicciata che, però, si credeva posizionata nel luogo corretto e non più verso mare di circa 5 metri. Allora non avevo ancora piena coscienza dell’entità dell’intero abuso e, proprio per non dare spazio ad ulteriori approfondimenti, il cemento fu rapidamente rimosso. Le autorità, non solo non approfondirono, ma presero come oro colato le parole dell’arch. Roberto Evaristi. Archistar onnipresente in quel di Portovenere, tanto che gli ho dedicato una categoria specifica sul mio blog. Architetto ora tornato in auge, data la sua recente ri-nomina alla Commissione Locale del Paesaggio dei Comuni di Portovenere e Ameglia.

Proprio da quella parte del documento dell’arch. Evaristi, in quella sanatoria del 2016, sotto riportata, possiamo trarne un primo importante approccio, graficamente esplicativo.

Ebbene, guardate la linea verticale di punti blu, con la scritta “Limite di proprietà“. Nonostante la perizia fosse asseverata, posso chiaramente smentire il nostro archistar, soprattutto alla luce dei documenti allegati al fascicolo della condanna penale di detto stabilimento: quello non è per nulla il limite di proprietà. Il limite di proprietà si trova diversi metri più verso terra, verso l’interno. Ecco perché la massicciata autorizzata risultava meno profonda, intendo in mare, rispetto a quella reale. La massicciata era prevista metri più verso terra, proprio al limite della proprietà, non com’è ora. O meglio, non com’è dal 2000. Chissà se la Procura avrà modo di indagare meglio. Eppure ci sono miei esposti su questo.

I GRAFICI

Piccola premessa, i tre fabbricati corrispondenti alle due piscine (rettangolare e quadrata) e il bar (un quarto di cerchio), in alcune mappe catastali appaiono sfasati con la posizione reale, in altri no. Sono sfasati nelle mappe catastali meno aggiornate, perché l’Agenzia delle Entrate spezzina ha proceduto ad una correzione (secondo loro non imputabile al tecnico che ha chiesto l’accatastamento) dopo i miei esposti, in epoca recente. Il resto non cambia e ciò non influisce sulla mia disamina.

Guardiamo il limite di proprietà e la linea di costa come accertato dal verbale ispettivo dell’Agenzia del Demanio, qui sotto.

Cosa dice l’Agenzia del Demanio in questa mappa, risultato di accertamenti tecnici in loco. La linea tratteggiata in verde è la dividente demaniale, ovvero il confine più interno, verso terra, dell’area demaniale che, in questo caso, coincide con il limite della proprietà privata, in particolare sul fronte più a mare, la scogliera. Guardate l’area in color turchese, quella definita in legenda come “Area occupata con impianti di difficile rimozione – Area in concessione demaniale“. Quella non è altro che la massicciata/scogliera attuale. E cosa pensate che possano essere gli “impianti di difficile rimozione”? Le piattaforme e le scalette rimovibili, rimosse a fine stagione? Evidentemente no. L’unico impianto di difficile rimozione in quella zona è la scogliera stessa. Punto. Riguardate, ora il grafico precedente dell’architetto Evaristi. Qualcosa non torna? Chiaro, il limite di proprietà non sta tra la prima gradonata a mare e scogliera, ma tra la seconda gradonata interna e la prima. Per avere ancora più chiara la questione, vediamo la foto sotto, presa lateralmente, dove la linea verde è il limite di proprietà effettivo, coincidente con la mappa dell’Agenzia del Demanio.

Per essere ancora più chiari, l’Agenzia del Demanio ha anche prodotto due elaborati grafici (che vediamo fra poco) prendendo come base le planimetrie di progetto del P.U.O. Le Terrazze del 2004 e la variante del 2008. Variante che, però, non ha impatto sulla parte al momento di nostro interesse. Tali grafici sono stati prodotti su input del Comune, quando “faticava” a capire come fossero messe le cose durante le indagini penali, a pochi mesi dalla condanna penale del gennaio 2019, avvenuta in seguito.

Questi documenti inediti, non presenti nel fascicolo penale, credo siano di notevole interesse per la Procura di La Spezia,

oltre a rafforzare i fatti che sto descrivendo come concreti e non frutto di un mio presunto pregiudizio. Anche perché l’agenzia scrive nella nota di accompagnamento del 03.08.2018 (riportata sotto, con i due grafici allegati), a firma geom. Anna Pesci:

I risultati che si possono ricavare evidenziano come il muro e la relativa massicciata siano stati ampiamente realizzati verso mare rispetto allo stato autorizzato“.

E questo fa scopa con il recente parere dell’agenzia, già descritto. Con buona pace dell’archistar, della Capitaneria di Porto che parla di “area demaniale in concessione” (embè?), della Procura che dimentica di sequestrare la scogliera, della Regione con la memoria corta ma, soprattutto, del Comune che inventa una sanatoria in pura fuffa.

Mi sono permesso, quindi, di rendere più chiari gli elementi dirimenti di questi elaborati. Prendiamo l’ultimo del P.U.O. 2008 (v. sotto), che per noi non cambia rispetto al 2004. Ho aggiunto, in giallo, la linea di costa come dalla mappa catastale attuale, che non riporta la scogliera abusiva, difatti mai accatastata, attenendomi ad angoli e punti di riferimento precisi, per riportarla nelle corrette proporzioni, ma lo vedremo anche più in avanti. Quindi, ho colorato in azzurro l’area occupata dalla scogliera, attenendomi al limite esterno già segnato dall’Agenzia del demanio.

Ecco, quella parte in azzurro doveva essere mare e, invece, è occupata da una scogliera/massicciata abusiva (dimenticata pure dal sequestro molto parziale compiuto da Procura e CP). La massicciata al posto del mare, nella parte più interna, è anche sovrapposta da parte della gradonata in cemento e pietre. Ovvero, la parte ritenuta erroneamente privata, non solo è formata da massi sommersi, ma questi sono stati ricoperti da manufatti ulteriori. In più, tra la linea a tratti in verde, il vero confine fra demanio e proprietà privata, e l’area esterna demaniale, abbiamo altre parti delle strutture edilizie dello stabilimento, sempre in abuso, pure nelle parti laterali e verso l’interno dello stabilimento (almeno in parte considerate in sanatoria, ma non sappiamo esattamente in quale modo, se non a parole in sintesi). Ad ogni modo, lo scopo, in questo grafico, era di rendere evidente la parte di mare che tale doveva rimanere, quella in azzurro. Quella parte che ora si vuol fingere sia una regolare fascia costiera, ma obbligatoriamente da rimuovere per legge, senza ipotesi alternative. Più in avanti la misureremo.

Ora diventa interessante vedere altri grafici ufficiali, in particolare gli elaborati dal SID (Sistema Informativo del Demanio Marittimo), che ci danno la possibilità di sistemare una immagine satellitare con, sovrapposti, altri elementi di nostro interesse. Elementi tratti anche dalla mappa catastale attuale, tra cui la linea di costa, senza la scogliera abusiva, come già scritto, ovviamente mai accatastata.

Questa sopra, l’immagine dal SID, come tratta pochi giorni fa. Ho scelto di visualizzare il profilo della pratica n.32 del 2004, che corrisponde alla concessione demaniale n. 7 (graficamente in rosso più a mare), per : “… occupare un’area demaniale marittima della superficie di mq. 195,00 in Porto Venere, allo scopo di mantenere una massicciata antistante il muro di proprietà dello stabilimento balneare di proprietà della Immobiliare Lido di Porto Venere per un periodo di anni sei…“. Veniamo al senso di questa concessione: non è una concessione balneare in senso stretto, perché non prevede la possibilità di usare questi 195 mq. per sistemare attrezzatura balneare. Benché si facesse proprio questo fino a pochi anni fa. Anche se, dopo i miei esposti e sanatoria del 2016, oltre ai lettini, ombrelloni e cemento che ricoprivano la scogliera abusiva, è saltato anche un pontile galleggiante permanente (in teoria stagionale) con autorizzazioni illegittime, poi rimesso, poi sparito di nuovo. Per poco tempo sono saltate anche tre piattaforme e delle scalette in metallo, ma poi sono state inserite nella concessione demaniale, con un paio di atti suppletivi. Insomma, lo scopo di questa concessione dovrebbe essere solo l’accesso al mare, nulla più. Ma ancora. Si scrive di “… mantenere una massicciata antistante il muro di proprietà“, nel senso aderente al muro di proprietà, come da atti edilizi di origine e non di mantenere una massicciata dove pare a loro. Se notate bene, poi, l’atto concessorio del 2004 non riportava alcuna planimetria (mai trovata, nemmeno dall’Agenzia del Demanio, come da verbale ispettivo), cosa non infrequente in quel periodo, tanto per lasciare spazio alla fantasia. Quindi, non esistevano coordinate conosciute dell’area in concessione, nemmeno al SID, poi inserite recentemente, a seguito di circolare dell’Agenzia delle Entrate che lo imponeva, ma recepita con molto di ritardo in tanti comuni. E qui sta un’altra parte del bello: una volta inserite le coordinate con un applicativo telematico apposito, da parte del tecnico incaricato dallo stabilimento, toccava al Comune effettuare un controllo e dare la conferma al “cervellone” del SID. Ma anche il SID se l’è preso così, senza verificare che si stava concedendo un’area di specchio acqueo, ma come scogliera. Il SID, come il Comune, non sono stati in grado di notare che la mappa del SID, basata su quella del catasto, indicava quell’area come specchio acqueo, mentre si concedeva un’area dichiarata di terreno. Se il SID non è perdonabile per la scarsa raffinatezza informatica, il Comune non è perdonabile per non aver approfondito la questione con funzionari in carne ed ossa. Ed ecco anche perché, sentirmi dire dal comandante Stella della Capitaneria di Porto di La Spezia, che la scogliera non sarebbe stata sequestrata –perché in concessione demaniale-, mi è subito apparsa una totale assurdità.

Detto questo, rivediamo la concessione in questione, come doveva essere e come è diventata, con una semplice animazione, per dare l’idea dello slittamento verso mare della scogliera. In coerenza rispetto a quanto dichiarato anche dall’Agenzia del Demanio, come già visto.

Concludo con due immagini ottenute tramite il software libero QGIS, utilizzato anche in ambiti professionali per elaborare dati spaziali, con immagini e mappe georeferenziate. Quello che ho fatto io lo fa tranquillamente e usualmente un geometra, un architetto, un ingegnere.

Si lavora con la fonte georeferenziata dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda la mappa online del catasto italiano, e con la fonte georeferenziata delle immagini satellitari di Google. Georeferenziata vuol dire che i dati delle immagini contengono anche le coordinate geografiche, allo scopo di ottenere una sovrapposizione delle diverse fotografie, o grafici, con precisione professionale, senza possibilità di errori manuali, se non per la non coerente proiezione cartografica utilizzata. Poi scegliamo la trasparenza dei livelli (le varie immagini sovrapposte), cosa evidenziare e tutto quanto di nostro interesse. Per certi versi similmente a Photoshop. In sintesi, il lavoro di sovrapposizione basato sulle coordinate lo fa il software non io.

Le linee che vediamo sulla fotografia satellitare (immagine sopra) provengono dalla mappa catastale. La mappa dei terreni è anche lievemente colorata ed attenua l’immagine satellitare. Ciò che si vede chiaramente come fotografia è tutto quanto al catasto risulta mare, specchio acqueo. Basandoci su queste differenze, possiamo misurare orientativamente, la massima profondità della scogliera abusiva, circa 5,307 metri lineari, e la massima estensione, circa 68,604 metri lineari. Sotto, invece, ho voluto misurare l’area della massicciata abusiva, che risulta all’incirca di 376,249 mq..

A parte alcune lievi discrepanze tra l’analisi dell’Agenzia del Demanio e quanto risulta al SID, mi pare che non ci possa essere dubbio sul fatto che la scogliera abusiva occupi, effettivamente, un’area attorno ai 350 mq. e non di circa 200 mq., come ho scritto conservativamente più volte in passato. Questo, in quanto mi basavo sui 195 mq. di concessione demaniale formale per la massicciata, come doveva essere in origine, traslandola semplicemente. In realtà, la traslazione porta almeno una parte dell’area concessa oltre la linea di costa. Si vede in maniera più evidente con l’animazione sul SID. Significa che tra la scogliera abusiva (considerata nei 195 mq. della concessione) e la linea di costa (come data dal catasto) c’è stato un interramento ulteriore. Ricordo poi, che la linea di costa catastale deriva da una scansione costiera fatta dall’Agenzia delle Entrate, a livello nazionale, con fotogrammetria di precisione alla fine degli anni ’90, primi anni 2000. Dati confluiti nella cosiddetta “proiezione Z” catastale. Per sfortuna dei gestori dello stabilimento, giusto prima della messa in opera dell’abuso.


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