Il TAR, il blogger e l’ambiente: precisazioni

/ Dicembre 3, 2015/ ambiente, amministrazione, disinformazione, giustizia, Le Terrazze - Portovenere (SP)

Articolo Secolo XIXRingrazio Sondra Coggio del Secolo XIX per l’attenzione mediatica al caso ma, spero mi perdonerà, devo fare alcune rettifiche tecniche e precisazioni. Credo che, comunque, il messaggio essenziale sia arrivato, del resto la maggioranza delle persone si ferma al titolo, sia sul giornale che su un blog. Ci sono, però, anche molte persone (almeno spero) che approfondiscono, per queste scrivo le righe che seguono.

Dunque, non è stato il Comune a fare ricorso per l’ipotizzato abnorme numero di domande, ma il sottoscritto perché riteneva (e ritiene) che i documenti richiesti dovessero essere rilasciati, dato che riguardano interessi pubblici e chi li richiede è residente.

Nella sentenza si fa un po’ di tutta un’erba un fascio, si associa la questione ambientale a tutto ma, invece, per quanto riguarda la residenza del sottoscritto non si tiene conto per nulla. Perché dico questo, perché chi conosce la normativa per accedere agli atti degli enti pubblici sa che contano: le motivazioni, i propri interessi giuridici e la propria posizione giuridica. Grosso modo, questi tre elementi, a seconda dei casi, hanno rilevanza e giocano in maniera diversa. A volte, uno degli elementi prevale ed è sufficiente per concedere l’accesso.

In questo caso ho richiesto documenti relativi a due questioni (in realtà a tre questioni, ma lo vedremo in altro articolo più in dettaglio): parcheggio pubblico e demanio marittimo. Con quali basi? Ebbene, su due basi: per tutela ambientale (motivazione) e in quanto residente (posizione giuridica). L’interesse giuridico diretto (ad esempio stretta correlazione con una mia proprietà), in questi casi non serve, dato che stiamo parlando di interessi diffusi (parcheggio pubblico e demanio marittimo). Norme e giurisprudenza stabiliscono che le persone residenti abbiano diritto ad accedere a tutti gli atti delle loro amministrazioni locali, a maggior ragione se si parla di interessi diffusi. Ci sono dei limiti, ma questi limiti sono ristretti ad una serie di casi, ad esempio per questioni di privacy, come lo stato di salute di una persona, oppure per necessità di sicurezza dello Stato, e via dicendo. Sto semplificando molto, ma il senso è più o meno questo. Uno dei limiti è quando si accede a documentazione di un iter amministrativo in essere, ma questo ha un senso in una serie di casi, come un concorso pubblico, non certo in fase di rilascio di una concessione demaniale marittima, come è accaduto a me, dato che incide su interessi diffusi. In tal caso, norme e giurisprudenza prevedono che si debba poter accedere anche durante l’iter di rilascio, proprio per tutelare l’imparzialità amministrativa ed eventualmente prevenire atti lesivi nei confronti degli stessi interessi pubblici.
Insomma, capite bene, che essere residenti è, in molti casi, sufficiente ad autorizzare l’accesso agli atti del proprio Comune, soprattutto quando ci sono interessi pubblici di mezzo, ma frequentemente i Comuni fanno finta di non capire.

Orbene, vediamo adesso la motivazione ambientale. La tutela ambientale è un gradino in più, perché permette di far agire una normativa “speciale” (D.Lgs. 195/05), una disciplina che prevale e sostituisce la normativa base (legge n.241/90), che lascia, quindi, maggiori facoltà di accesso al richiedente.
Se da un lato al TAR è sfuggito il fatto che fossi un residente, invece ha ben visto la motivazione e si è concentrato su quella anche dove non era mia intenzione usarla, ovvero in relazione al parcheggio pubblico. Materia sulla quale ritenevo, e ritengo, sufficiente la mia “posizione differenziata” di residente. L’accesso ambientale è, invece, quella marcia in più che ho inteso usare in relazione ai documenti inerenti le concessioni demaniali marittime, in particolare di un pontile galleggiante (stagionale, estraneo al PUD) con immersione di corpi morti. Visto anche che trattiamo di un’area a doppio vincolo paesaggistico (bellezza d’insieme e 300 metri dalla battigia, ci sta pure il parcheggio). Qui il TAR ha visto la mia motivazione ambientale, ma è sfuggito il fatto dei corpi morti in mare e che un pontile ha impatto paesaggistico (area UNESCO, tra l’altro) e “forse” impatta anche sul mare, visto che non galleggia in aria… ma pure se galleggiasse in aria avrebbe impatto con l’ambiente aereo. Perciò, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha scritto un postulato di valenza generale che ritengo sconcertante: le concessioni demaniali marittime non hanno correlazioni con la materia ambientale (sic!).

Mentre sulla storia del numero abnorme di domande è stato creato un numero di fantasia, si, di fantasia, perché 34 è diverso da 10. Poi vedremo bene in quale lasso di tempo e come distribuite tra gli uffici. Un colpo sotto la cintura che vedremo nelle prossime puntate. Io ancora attendo le prove sulle 34 istanze. Sapete dove trovarmi, sono qui e continuo a scrivere. Per chi volesse agganciarsi al pregresso basta vedere il dossier Le Terrazze – Portovenere (SP) ed in particolare l’articolo TAR Liguria: le concessioni demaniali marittime NON impattano l’ambiente (!!!).

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