Aiutiamo il Difensore Civico Regionale

/ Luglio 4, 2014/ Difensore Civico Liguria, trasparenza

Aiutiamo il difensore civico

Diamo una mano al Difensore Civico della Regione Liguria, il dott. Francesco Lalla, possiamo capire, non riesce a seguire tutte le nuove normative in materia di accesso agli atti amministrativi e gli è sfuggito che oltre alla normativa di base (Legge n.241/90) esiste un decreto legislativo successivo, il D.Lgs. n.195/05, si va bene è del 2005, ma lasciamogli ancora tempo perché per ora conosce solo la legge del 1990, prima o poi ci arriverà.

Ebbene, rispetto alla legge n.241/90 il D.Lgs. n.195/05 ha introdotto una fattispecie speciale in materia di accesso ambientale (che include la materia paesaggistica) che si connota, rispetto a quella generale (legge 241/90), per due particolarità: 1) l’estensione del novero dei soggetti legittimati, ovvero che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda senza necessità, in deroga alla disciplina generale, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; 2) estende il contenuto delle informazioni accessibili alle “informazioni ambientali”, che implicano anche una attività elaborativa da parte dell’amministrazione debitrice delle informazioni richieste, assicurando una tutela più ampia di quella garantita dalla normativa generale, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’amministrazione.

Conoscendo solo la legge base, il dott. Lalla non si è reso conto che accedere a documenti che riguardano una sanatoria paesaggistica, o una ordinanza che impone la demolizione di numerosi manufatti in zona demaniale marittima e privata, relativi ad uno stabilimento balneare (Sporting Beach in zona Olivo), ovvero un esercizio pubblico (tra l’altro non la villa di Pinco Palla), è un accesso a dati ambientali, cosa richiamata nella motivazione nella domanda. Inoltre, lo stabilimento si trova nella “fascia di rispetto” (30 metri, salvo estensione in casi particolari) prevista dall’art. 55 del codice della navigazione, e per pura combinazione in zona UNESCO e con vincolo paesistico-ambientale “bellezze di insieme”. Tutte cose che dovrebbero far pensare all’applicazione del D.Lgs. n.195/05 (ripetiamo, il richiamo alla tutela ambientale era chiaro già nella domanda), ma non conoscendo la normativa ha ritenuto corretto l’operare del Comune di Portovenere solo sulla base della Legge n.241/90, visto che il Comune insiste nel volere la dimostrazione di un particolare e qualificato interesse. Oh che peccato, visto che la stessa Regione, organo da cui dipende il Difensore Civico Regionale, dott. Lalla, ha ritenuto che l’accesso a documenti riferiti ad una sanatoria paesaggistica fosse di natura ambientale-paesaggistica, strano no? E quindi abbia dato corso all’accesso immediato con estrazione delle copie di tutti i documenti. Che strano però, la Regione Liguria questa legge la conosce e il Difensore Civico Regionale che “abita” a due passi no. Proprio strano.

Forse il dott. Lalla farebbe bene a cambiare mestiere? Che ne dite?

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