Trasparenza: un vantaggio per tutti che non si deve pagare

/ Novembre 29, 2014/ Difensore Civico Liguria, trasparenza

trasparenzaAbbiamo rispolverato il programma elettorale del sindaco Matteo Cozzani, che aveva messo al primo punto due bei proponimenti: “TRASPARENZA E INTEGRITA’ MORALE”.

Per quanto riguarda l’integrità morale ci auguriamo che il sindaco possa dar modo di dimostrare di non essere più la stessa persona che ha patteggiato una condanna penale alcuni mesi fa, mentre in merito alla trasparenza sta già dimostrando di non essere molto diverso da chi c’era prima di lui, anzi, se possibile sta mettendo in atto il peggio che un’amministrazione possa fare nei confronti della propria cittadinanza, porre nuovi ostacoli all’accesso dei documenti conservati nelle proprie stanze.

E’ vero, il programma non era da rispolverare, di polvere depositata ne abbiamo trovata poca, dato che era solo il 2013, eppure sembra che sia passato un secolo. Poco più di un anno di amministrazione in questo Comune è bastato per passare dalla precedente gestione dell’ufficio “SPECTRE” a quello dell’ufficio “PAY-per-VIEW”, forse proprio in onore dell’amico (o ex amico) Silvio da Mediaset, prode guerriero della TV spazzatura. Ma qui la tele-visione non c’entra, è la visione degli atti pubblici (non a distanza) un tempo gratuita, che ora diventa a pagamento, dopo appena un anno di vecchiaia del documento da esaminare, per buona pace della TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

Infatti, la Giunta Comunale il 23 settembre scorso ha sfornato una bella delibera, la D.G.C. n.181/2014, nella quale introduce i costi dei “diritti di ricerca”, che chiede pure IN ANTICIPO, prima ancora di poter visionare le carte. E se i costi di ricerca sono ammissibili (anche umanamente comprensibili) e previsti dalla legge, rimane da capire se chiederli SUBITO – PRIMA DELLA VISIONE e PER LA SOLA VISIONE sia legittimo, perché la legge non dice esattamente così (art. 25 legge 241/90). La legge associa tutte le eventuali spese solamente all’estrazione, ovvero se e quando si fa la richiesta di copie, ne abbiamo già parlato qui.

Ma la trasparenza amministrativa, che vuol dire permettere ad un cittadino di verificare, a tutela propria, del proprio condominio o della propria comunità, l’andamento delle procedure amministrative, non è una semplice fissazione, per il gusto di scoprire chissà quali segreti, ma una camera di decompressione importante, probabilmente fondamentale, a tutela dell’interesse pubblico, affinché si possa prevenire e combattere la corruzione all’interno degli enti pubblici. Enti in teoria al nostro servizio, ma che non raramente, le cronache lo riportano con buona frequenza, in pratica potrebbero agire anche per interessi di altra natura, contrari all’interesse collettivo. La trasparenza agisce, quindi, a tutela della stessa amministrazione pubblica e dei singoli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti.

Capite bene che se per un atto bisogna pagare per la sola visione, quando prima (qualche mese fa) nel Comune di Portovenere non si faceva, e non solo, quando non è MAI capitato al sottoscritto (e a molti altri) di aver trovato un’altra amministrazione pubblica che usi la modalità PAY-per-VIEW, le cose cambiano molto e in peggio nei confronti della cittadinanza. Se poi i costi si fanno pesanti, la cosa si fa ancora più limitativa, se non impraticabile e l’amministrazione da trasparente diventa opaca, se non oscura agli occhi dei cittadini.

Già, i costi, andiamo ad esaminare anche questi. Dopo aver più volte, invano, richiesto il riferimento alla delibera che stabilisce le tariffe, finalmente la delibera che pareva introvabile è spuntata fuori, ed allora vediamo cosa si scrive nella D.G.C. n.181/2014. Ricordiamo che la legge già citata prevede i “diritti di ricerca atti” solo se si chiedono copie ed, inoltre, è la direttiva del 19 marzo 1993, n. 27720/928/46, emessa dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio, a prevedere i diritti di ricerca MA SOLO per “procedure di ricerca di particolare difficoltà. Il tariffario del Comune prende in considerazione effettivamente questo aspetto?

Andiamo a vedere cosa dice e non dice:

Rimborso costi di ricerca ATTI:
-Precedenti 5 anni rispetto all’anno corrente € 10,00
-Anni anteriori a 6 rispetto all’anno corrente € 15,00

Per le pratiche edilizie si calcola il rimborso per ogni singolo edificio rapportato all’anno più vecchio di ricerca come di seguito:
-Precedenti 5 anni rispetto all’anno corrente € 20,00
-Anni anteriori a 6 rispetto all’anno corrente € 30,00

Dunque, parrebbe che per l’anno corrente, sia che siano atti generici o pratiche edilizie, non si paghino costi di ricerca (il costo copie cartacee ovviamente c’è sempre), bene. Ma possibile che se un atto (o pratica edilizia) è più vecchio di un solo anno (solare o di calendario, poi non si capisce) già diventa particolarmente difficoltoso reperirlo? Dove vengono messi? In un cassone alla rinfusa? Possibile che basti un solo anno per diventare difficile da trovare? Complimenti all’organizzazione dell’archivio.

Eppoi, indubbiamente, il cassone delle pratiche edilizie è più capiente e quindi si paga il DOPPIO. Certo, sono pratiche più voluminose, ma un fascicolo dovrebbe essere comunque posizionato in un certo ordine. Già scatta una “discriminazione” tra pratica edilizia e altro? E come mai?

Francamente, in parte, il criterio adottato dal Comune e i costi convincono poco e non sembrano aderenti al principio cardine che dovrebbe essere la difficoltà nella RICERCA, non alla difficoltà nel prelievo del fascicolo dall’armadio perché sotto altre carte, o per il peso.

Vedremo cosa ne penserà la Commissione per l’accesso, ad ogni modo il precedente della modalità PAY-per-VIEW è pericoloso, perché potrebbe estendersi a tutte le altre amministrazioni (che mai hanno adottato tale metodo), un po’ per rimpinguare le proprie casse e un po’ per limitare la visione delle carte, ma tutto sempre a danno della trasparenza e quindi dei cittadini.

Inoltre, il Comune di Portovenere pare particolarmente preoccupato dai “ficcanaso”, tanto da aver messo nel proprio “Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi” un bel articoletto, il n.19 comma 2: Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione.. Paura eh? Peccato che la legge preveda che il cittadino abbia diritto alla: “accessibilità totale (…) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (art.11 del D. Lgs. n. 150/2009). A maggior ragione ciò è altrettanto valido per gli accessi di natura ambientale, quelli che hanno spesso a che fare con le pratiche edilizie, quelle che per il Comune di Portovenere costano di più e sono più difficoltose da reperirsi.

In merito ne avevamo già parlato qui:

Daniele Brunetti

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