Il Difensore Civico Regionale: l’accesso agli atti si paga anche prima della visione.
Memore del precedente intervento da parte del dott. Lalla, mi sono chiesto, perché non fare ricorso, ulteriormente, al Suo intervento anche in un altro caso?
Quindi ho scritto, nuovamente, al Difensore Civico Regionale affinché illuminasse me, e tutti i cittadini interessati, su una questione che parrebbe semplice: può un ente pubblico (in questo caso, per combinazione, il Comune di Portovenere) richiedere il pagamento dei diritti di ricerca (o altre voci) prima ancora della visione degli atti?
A logica verrebbe da dire, si perché per rendere disponibili gli atti, anche per la sola visione, vanno cercati tra le scartoffie. Ok, bene, ma in effetti la legge non dice proprio così, o almeno per noi profani che conosciamo solo la lingua italiana parrebbe dire un’altra cosa. Esattamente la solita legge 241/90 all’art.25 sancisce:
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti e’ gratuito. Il
rilascio di copia e’ subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonche’ i diritti di ricerca e di visura.
Noi, sciocchi cittadini che conosciamo solo la lingua italiana, abbiamo, perciò, pensato che scrivere: “L’esame dei documenti e’ gratuito.” (PUNTO), fosse un modo per distinguere questo periodo linguistico dal successivo, il quale fa intendere che i diritti di ricerca ed altre voci si possono, eventualmente, applicare, ma solo al “rilascio di copia“. Credendo, anche, che questa non fosse una secondaria questione di lana caprina, ma pensando che il legislatore avesse volutamente affermato che le informazioni sono gratuite, a prescindere dal servizio (la copia), per tutelare non solo la trasparenza amministrativa (cosa che non sta a cuore a molti), ma il diritto all’informazione a tutela dell’interesse della collettività, o anche del singolo cittadino (se interessato), a prescindere dalle capacità pecuniarie di ognuno.
Cosa che potrebbe far pensare a scomodare l’art.3 della Costituzione, quando afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale …” e ancora che “… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.“. E non si tratta forse di libertà – l’accesso alle informazioni – ed ostacolo – il costo – per esse, se sono fondamentali all’esercizio di un nostro diritto o una tutela?
Abbiamo scomodato la Costituzione, comunque, per fare intendere che, probabilmente, il legislatore non si è sbagliato a scrivere l’art.25 della legge 241/90 in quel modo chiaro, semplice e senza margini interpretativi, a quanto appare.
Ma qui entra in gioco il dott. Lalla che, nella sua missiva, inizialmente e in apparenza conferma il mio parere (ma dai!!!) per poi darmi completamente torto, in quanto la legge 241/90, a Suo parere, è generale ed astratta e non poteva certamente prevedere e specificare. Certamente, come poteva prevedere quelle voci di costo che cita esplicitamente nella frase successiva?
Non solo, ma altrettanto ingenuamente, da cittadino profano, ho fatto presente il contrasto tra il citato articolo di legge e il regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 30.06.14, il quale all’art.7 recita:
Esame dei documenti – Rilascio di copie – Diritti e rimborso spese
1. L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo l’eventuale costo di ricerca degli atti in archivio quando da tale operazioni risulti un impegno particolarmente gravoso.
2. Per il rilascio di copie dei documenti trovano applicazione, in relazione al disposto dell’art. 25 comma 1 Legge n. 241/1990, le tariffe approvate dalla Giunta comunale con deliberazione, e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I diritti di cui al comma 2 sono riscossi dall’Ufficio Ragioneria o dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
E qui, dopo la frase “L’esame dei documenti è gratuito“, spunta una virgola al posto del punto. Ma che sciocco, certo è stata esplicitata la virgola implicita della legge 241/90. La – virgola implicita – fa parte della prassi giuridica nel nostro Paese.
Or bene, lasciamo strada, allora, ai luminari delle norme, agli azzecca garbugli o semplicemente a chi cerca di applicare la legge, magari tralasciando la lingua italiana, ma ad ogni modo lasciamo strada libera a tutti quegli enti pubblici che finora non hanno osato richiedere pagamenti (a qualsiasi titolo) per la sola visione, a seguito di una richiesta di accesso agli atti. Adesso avete strada libera anche voi, avrete così un altro modo per ripianare ai vostri problemi di bilancio a discapito della trasparenza amministrativa e dei diritti della collettività.
Ma, un appunto finale, oltre a non citarci alcuna fonte esistente (se vi fosse) in merito a questa interpretazione della legge, non so, sentenze, circolari o direttive (magari della Commissione per l’accesso), il dott. Lalla ha tralasciato di farci sapere (nonostante l’avessi richiesto) su quale base il Comune di Portovenere ha stabilito i costi dei diritti di ricerca richiesti (20 euro per alcuni e 30 euro per altri), dato che abbiamo chiesto quale fosse la delibera di riferimento in tal senso, e ad oggi nessuno, nemmeno il Segretario Comunale, è stato in grado di rispondermi. Insomma, un tariffario approvato da qualche parte esiste?
C’è poi una questione di lana caprina finale, ma è vero che c’è una direttiva della Commissione all’Accesso che invita i Comuni a trasmettere il loro regolamento per l’accesso agli atti alla Commissione stessa? Perché parrebbe, ripeto PARE, che il regolamento del Comune di Portovenere non sia ancora arrivato a destinazione. Ma sicuramente è una voce del tutto infondata.
Ancora tanti auguri Italia.
Daniele Brunetti
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AGGIORNAMENTO del 04/09/15
A ben guardare la legge per l’accesso ambientale (D.Lgs. 195/05), citata nell’istanza di accesso presso il Comune ed alla base della richiesta, all’art.6, comma 1, stabilisce che:
L’accesso ai cataloghi previsti all’articolo 4 e l’esame presso il detentore dell’informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
Servono tanti ulteriori discorsi?