Ambiente: tutti hanno il diritto di sapere e difendersi
Agile manuale d’uso (aggiornabile) per aprire i forzieri dell’informazione ambientale (e non) senza compiere furti con scasso e soprattutto senza scazzi. Inviateci anche le vostre esperienze.
Su queste pagine abbiamo scritto più volte (e non ci stancheremo mai) di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti, ovvero dei nostri diritti ad ottenere le informazioni (e documenti) detenute dalle pubbliche amministrazioni. Frequentemente abbiamo scritto anche dei numerosi casi in cui sono stati frapposti ostacoli illegittimi al reperimento delle informazioni ed all’ottenimento della documentazione richiesta. In questo post ci faremo un regalo per l’anno nuovo, uno strumento in più (anzi tanti, tipo coltellino svizzero o toolbox) per poter tutelare noi stessi e gli altri dagli abusi in materia ambientale, aprendo i forzieri dell’informazione all’interno di quella parte della P.A. che si proclama trasparente, ma che nei fatti trasparente lo è molto poco, o lo è solo quando le informazioni le si tirano fuori con le pinze. Ecco, infatti, un paio di pinze (anzi molti e potenti strumenti) specifiche per l’accesso agli atti amministrativi in materia ambientale, ma anche ad uso generale per alcuni casi, forniteci dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che: “E’ l’organismo preposto alla vigilanza sull’attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni.“.
Perciò, le pinze e gli altri strumenti in questo articolo, non sono altro che le modalità di applicazione della normativa vigente come da interpretazione del maggiore organo deputato alla vigilanza sull’accesso agli atti amministrativi ed alla trasparenza amministrativa.
In seguito ci riferiremo ad essa nominandola, più brevemente, come “Commissione all’Accesso” o “Commissione” e prendendo come documento di riferimento principale il paragrafo “Il diritto di accesso in materia ambientale”, pag. 16 del volume facilmente scaricabile: “PARERI ESPRESSI E DECISIONI DEI RICORSI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE – GIURISPRUDENZA anno 2008“.
Un testo che consigliamo di leggere a tutti, soprattutto alle PP.AA..
Chiariamo subito che qui scriviamo, in larga parte, di accesso ambientale, non certo di fatti privati, o quantomeno ci faremo anche i fatti privati che però privati non sono, perché in qualche modo hanno impatti sull’ambiente che ci circonda, su tutti noi o almeno su una parte della nostra comunità. Non parliamo, quindi, di dati personali, come ad esempio di chi denuncia un reddito da fame ma che gira in SUV, o del tizio che la mattina gira con il bastone bianco e la sera gioca a calcetto, o dello stato di salute di Caino o del povero Abele. Ma, tratteremo di informazioni e documentazione ambientale che include una larga parte di dati che vanno dall’emissione di sostanze nell’ambiente, a qualsiasi altra attività umana che determini impatti all’aria, al suolo ed alle acque, in breve alla nostra biosfera, agli organismi che contiene (tra cui noi umani) e, non ultimo, alla bellezza o peculiarità del nostro ambiente che chiamiamo “paesaggio”.
Qualcuno dirà, ma se un tizio evade il fisco danneggia anche me e la mia comunità ed è un impatto ambientale anche questo, vero, verissimo, però, ricade nella sfera sociale e non nella sfera biologica, anche se la cosa fa girare più sfere alla volta (di solito a coppie). Purtroppo, anche in questi casi, le questioni non sono affatto semplici da affrontare, soprattutto quando si vive in un paese dove la coscienza civile è spesso lasciata alla metafisica. Non è comunque materia che vogliamo trattare ora.
Tornando a noi, l’accesso ambientale è una particolare facoltà che appartiene di diritto a tutti noi, regolamentata anche (e non solo) da una specifica legge, il D.Lgs. 195/05, che però ha una forte connotazione con l’art. 24 della Costituzione, ecco perché è una facoltà che ci appartiene di diritto. L’art. 24 della Costituzione tutela il diritto di difesa di ognuno di noi e tale tutela si estende ulteriormente quando gli interessi sono collettivi e diffusi, proprio ciò che succede in materia ambientale.
Il campo agricolo è tuo? Ok, ma non puoi sotterrarci sostanze inquinanti perché danneggi anche me e non solo me. Vuoi fare un albergo? Bene, bravo, ma non puoi farlo come e dove pare a te se danneggia il paesaggio, se non anche altro. Perché il pugno nell’occhio non lo prendo solo io, ma anche molti altri e magari contribuisci a trasformare un’amena località in un obbrobrio che nessuno verrà più a vedere. Ed ancora, ti piace tanto cementificare per speculare, magari sopra un corso d’acqua perché è rimasto poco spazio, come tanto in voga qui in Liguria? Male, e farò il possibile per farti desistere perché aumenti i pericoli potenziali di disastro ambientale da alluvione, se crei ostacolo ad un corso d’acqua.
Questi erano solo alcuni esempi, ma direi chiari, per farci capire quanto sia importante poterci tutelare tramite uno strumento di indagine come il D.Lgs. 195/05.
E qui alla parola “indagine”, c’è già chi salterebbe sulla sedia (o sulla poltrona) dicendo che tu (semplice cittadino) non puoi sottoporre ad indagine, ispezione o rallentamento, se non paralisi, i nostri uffici.
Ma siete sicuri che gli uffici siano i vostri e non nostri? Una pubblica amministrazione non è un’azienda privata. E qui, vedrete più avanti, ci verrà in soccorso la Commissione all’Accesso. Questo è solo uno dei falsi ostacoli che, con una certa frequenza, si cerca di anteporre ai nostri diritti di accesso alle informazioni ambientali, ora ne trattiamo i più gettonati assieme ai nostri strumenti del mestiere (tools), perché in un certo senso bisogna diventare un po’ esperti per farci strada nell’ambiente e per l’ambiente.
I Nostri Strumenti di Lavoro
1° Tool. Ma chi ti credi di essere?
Premessa importante: questo strumento è valido per tutti i residenti per il proprio comune o provincia e per tutti i tipi accessi anche solo base, anche non ambientali, ne avevamo scritto qui.
La P.A. si incanta come un disco rotto e continua a scrivervi: “Ma chi credi di essere?”, oppure: “Ma te chi tei? Il mostro di … ?”. Giusto per farvi desistere, o in termini tecnici scoglioxxrvi. Ovvero, il richiedente non pare legittimato perché non ha interesse diretto o titoli sufficienti, ma può, eventualmente, specificare meglio. Peccato, qui entra in gioco una norma equivalente a quella che potrebbe essere ritenuta, anche dal Dottor Stranamore, l’arma “fine di mondo” o definitiva, l’art.10 del D.Lgs. 267/2000, comma 1:
Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. …
Se poi l’accesso è di tipo ambientale avete a disposizione anche il tool seguente.
2° Tool. Di legge ce n’è solo una.
Nella richiesta di accesso agli atti inserite il riferimento al D.Lgs. 195/05 (accesso ambientale), ma la P.A. (o il Difensore Civico di riferimento, può capitare) vede solo, ed applica solamente, la legge base n.241/90. Peccato, perché la Commissione all’Accesso ci dice: “Nelle sue attività, la Commissione ha tenuto conto delle innovazioni legislative e giurisprudenziali sia riferite all’individuazione dei soggetti legittimati all’accesso, sia alla nozione di informazione ambientale, del 2007. La disciplina di accesso in materia ambientale dell’art. 3 del d.lgs. 195/2005 è stata quindi interpretata come normativa speciale, rispetto al regime generale previsto nella L. n. 241 del 1990, poiché amplia il novero dei soggetti legittimati all’accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.“. Da ciò ne deriva che il D.Lgs. 195/05 si sovrappone alla normativa base e ne sostituisce tutte quelle parti che interpretano le norme in senso più restrittivo nei confronti del richiedente. Quindi, niente paura e porte aperte, spesso chiuse illegittimamente. Da ciò ne deriva anche l’abbattimento di, praticamente, tutti gli ostacoli descritti qui di seguito.
3° Tool. Io sono il Marchese del Grillo.
Vi scrivono: “No, tu non accederai (canterai)” (cit. Asterix), “Perché io son io e voi non valete un c…o” (cit. Marchese del Grillo). Ovvero, vi ritengono non legittimati. Peccato, perché “io valgo (noi valiamo)” (cit. L’Oréal). Scrive la Commissione: “Con l’art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005 è stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati ad ottenere informazioni ambientali: “L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse””. Ovvero, senza che il richiedente debba dimostrare di essere direttamente implicato. Ciò vuol dire che se io, residente a Portovenere, volessi accedere agli atti che il Comune di Taranto ha in relazione all’inquinamento prodotto dallo stabilimento dell’Ilva, a Taranto, posso farlo, senza nemmeno dovermi giustificare o tirare fuori un parente che abita a Taranto.
4° Tool. La cosa è mia e la gestisco io.
Vi scrivono: “E’ cosa nostra” (cit. Il Padrino). Ovvero, sono “atti interni”, oppure “sono note informali, non protocollate”, “stanno solo sul computer”, “fa parte della nostra tradizione orale”, o ancora “ma è su carta da pizza!”, “è solo una relazione”, o cose simili. Peccato, perché per la Commissione: “… per “informazione ambientale”, di cui al d.lgs. 195/05, deve intendersi qualsiasi “informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale …”. Per cui, non solo l’informazione ambientale in senso stretto, ma: “… le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente …”. Inoltre: ”… Anche la nozione di documento amministrativo ostensibile risulta ampliata dalla normativa e dalla giurisprudenza. Il diritto all’informazione si estende infatti a qualsiasi misura amministrativa che incide sull’ambiente e a qualsiasi atto e attività anche informale della pubblica amministrazione. …”. Serve altro? Non esistono carte segrete o riservate, eccetto in alcuni casi che la legge circoscrive a situazioni ben precise ma che non hanno sicuramente nulla a che fare con esercizi pubblici, come possono essere bar, alberghi, stabilimenti balneari, oppure beni comuni come aree demaniali boschive, corsi d’acqua, il mare, l’aria, il suolo (anche privato se usato male) e via dicendo.
5° Tool. Silenzio, ci sta lavorando l’ispettore Clouseau.
Vi scrivono: “Shhh, non possiamo parlare”, “Richiamaci più tardi”, “Stiamo tagliando le unghie al gatto”, “Proprio ora che c’è la Nazionale che gioca?”, “Ho perso la lente a contatto” e molto altro. Ovvero, sarebbe in corso un procedimento per cui appellandoci alla legge non possiamo far accedere agli atti, tutti o una parte. Vero, il D.Lgs. 195/05, art.5, contempla che l’accesso all’informazione ambientale sia negato nel caso in cui la divulgazione dell’informazione rechi pregiudizio “allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti …”. Che vuol dire: 1) che il rigetto temporaneo della richiesta (totale o parziale) non è automatico ma va valutato informazione per informazione, documento per documento e 2) che il procedimento in corso sia giudiziario (penale, non puramente amministrativo), ovvero svolto dall’autorità giudiziaria, non da pinco pallino o l’ispettore Clouseau, che qui in Italia non ha giurisdizione. Quindi, non accontentatevi che vi scrivano “c’è un procedimento in corso”, fatevi dire, anzi scrivere nero su bianco, chi sta effettuando il procedimento e, nel caso fosse un procedimento meramente amministrativo, svolto dalla stessa P.A. (non autorità giudiziaria), oppure capite che nicchiano, partite con il metodo della goccia cinese (scrivere e scrivere, anche al mondo). A quel punto devono cedere, altrimenti fate intervenire chi dovrebbe fare il proprio lavoro (Difensore Civico o Commissione). In caso estremo una bella denuncia non guasterebbe. A proposito ne avevamo scritto qui.
6° Tool. Ma questo che vuole?
Vi scrivono: “Ma ci stai a provare? Ci vuoi controllare?”, “Ci dai fastidio, lasciaci lavorare”, “Abbiamo da fare”. Ovvero, l’intento del richiedente è di indagare sulla P.A., di controllare, di porre ostacolo al lavoro degli uffici rallentandoli o bloccando il lavoro quotidiano. Peccato, la Commissione scrive: “… L’accessibilità all’informazione ambientale è quindi concepita come uno strumento di garanzia per un controllo sociale diffuso sulla qualità dell’ambiente …“. Su questo argomento vi sono ulteriori riferimenti normativi, ne abbiamo già scritto più volte in passato (v. link a fondo articolo). Ed ancora, “accessibilità totale (…) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (art.11 del D. Lgs. n. 150/2009). Quindi, spiacenti per i ras del quartierino, ma gli azionisti di un Comune, una Provincia o una Regione sono i cittadini, ergo tutti siamo controllori delle PP.AA..
7° Tool. Non siamo al tuo servizio.
Vi scrivono: “Ma stai scherzando? Noi non facciamo ricerche per la tua bella faccia!”, oppure “Ma per chi ci prendi? Noi non elaboriamo dati o informazioni per conto terzi.”. Peccato, qui il D.Lgs. 195/05 e la Commissione sono chiari: “… l’art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali”, comprese le informazioni che devono ancora essere elaborate dall’amministrazione; ciò assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22, L. n. 241/90, che invece è oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’amministrazione”. Non solo, per la Commissione in capo all’amministrazione vige “l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente”. Capiamo, è un lavoro in più anche questo, ma giustizia vuole che i diritti a sapere e a tutelarsi siano al di sopra delle esigenze d’ufficio. Ovviamente massima comprensione per le difficoltà vere (poco personale, tanto lavoro e difficoltà logistiche) ma bisogna venirci incontro e non si possono tralasciare esigenze importanti dei cittadini singoli o plurali. Lo Stato ha evidenti e pesanti responsabilità sui tagli alle amministrazioni locali, la mira deve essere corretta.
8° Tool. No, non te la do.
Vi scrivono: “No, tu non accederai (canterai)” (cit. Asterix), “E pecché? Pecché ndrínghete ndrà,’mmiez’ô mare nu scoglio nce sta …” (cit. NDRINGHETE NDRA’ – Cinquegrana, De Gregorio – 1895). Ovvero, non puoi accedere punto e basta perché lo diciamo noi. Peccato: “… A parere della Commissione inoltre, la documentazione richiesta non può essere ritenuta inaccessibile, neanche a fronte dell’opposizione dell’ente controinteressato, poiché nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il diritto di difesa di interessi collettivi e diffusi in materia ambientale. …”. Quindi fatevi valere, anche come singoli, nel difendere interessi che non sono solo personali.
9° Tool. Aspetta e spera.
Vi scrivono: “Calma bello, prima sentiamo gli altri e poi, solo se loro vogliono e se noi vogliamo, allora, forse, se ci va e se proprio rompi ti facciamo accedere o ti diamo le copie”. Ovvero, dato che ci sono controinteressati (uno o più privati, che hanno operato in qualche modo, magari che stanno commettendo o hanno commesso abusi) la legge ci impone prima di inviare a loro un avviso, poi trascorsi 10 gg. dal ricevimento della nostra raccomandata, se loro non pongono motivi di privacy (che raramente hanno vera giustificazione) o se noi vogliamo, allora e solo allora, verrà concesso quanto richiedi. Peccato, la Commissione scrive che: “… Secondo la più recente giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923) infatti, il diritto di accesso deve prevalere rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall’art. 24 della Cost.. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici””. O ancora: “… si osserva che la Commissione per l’accesso nelle proprie decisioni segue il costante orientamento di ritenere comunque sempre prevalente il diritto d’accesso rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza, ogni qual volta l’accesso sia necessario per la tutela della propria posizione giuridica. …” (estratto dalla “Relazione per l’anno 2011 sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione – COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” – pag.55).
Quindi pigliate e portate a casa le informazioni e i documenti a cui avete diritto di accedere.
10° Tool. Mosca cieca.
Vi scrivono: “Senti caro, noi questi documenti li abbiamo ma non te li diamo perché non sono nostri, ci sono arrivati da altro ente pubblico, veditela con loro. Non sono cavoli nostri.” Ovvero, i documenti richiesti non sono stati indirizzati o prodotti dalla P.A. a cui è stata inviata la richiesta di accesso, quindi possono essere richiesti solo all’ente che li ha emessi. Peccato, il D.Lgs. 195/05, art.2 Definizioni, c.1 stabilisce: “(…) c) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto (…)”. Per cui la Commissione dichiara che: “… L’informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, ad ogni autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta“”(T.A.R. Veneto, Sez. II, 7 febbraio 2007, n. 294). Quindi, basta con lo scarica barile tra PP.AA. anche per far perdere tempo al richiedente, se avete dovete anche dare senza fare inutili ed illegittime dilazioni. Su questo abbiamo un simpatico aneddoto di rimpallo tra Ministero dell’Ambiente e ISPRA per un documento che poi ci fu comunque dato dalla Regione (ad oggi l’ente che si è dimostrato il più corretto, in assoluto, in merito agli accessi). Un molto zelante dirigente del Ministero fece poi una magra figura quando gli mandammo il documento noi e a quel punto, come per magia, ci fu spedito pure da ISPRA. Niente di top secret ovvio, ma il dirigente ministeriale si comportò pure in maniera poco educata e speriamo abbia ricevuto una bella tirata di orecchie da chi di dovere.
11° Tool. Hal 9000.
Vi scrivono: “Dati di ricerca insufficienti”, “Inserire dati per ricalcolo”, “Stack overflow” (per informatici, troppi dati da reperire), “Memoria insufficiente”. Ovvero, la richiesta è troppo generica si prega di circostanziarla. Per la Commissione: “… in materia di tutela ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, “ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente”. …”. Questo è un punto che, in alcuni casi, può essere delicato, su cui si fa anche affidamento al buon senso del richiedente e della P.A, la quale però non dovrebbe ciurlare nel manico o fare melina. Però, mai mollare l’osso, uno dei principi cardine è fare il mastino.
12° Tool. Vicini vicini, stretti stretti.
Vi scrivono: “Ehhhh, come stai lontano! Abiti a ben 145 metri e 27 centimetri dal luogo su cui vuoi la documentazione”, “Lo sai che c’è una finta siepe in plastica tra te e il luogo interessato?”, “Guarda che non è un tuo vicino” e via dicendo. Insomma si appellano essenzialmente al concetto giuridico di vicinitas, ovvero al riconoscimento della legittimazione ad agire contro provvedimenti di edilizia ed urbanistica che siano nelle vicinanze del richiedente. Ma in questa fase, ovvero per una semplice richiesta di accesso agli atti e non un ricorso amministrativo, la P.A. prende lucciole per lanterne (nel senso che spesso vuole vedere le lucciole) e noi diamo loro un bel paio di occhiali per far vedere quanto siamo vicini, semplicemente affermando che siamo residenti nel Comune, nella Provincia, nella Regione o in Italia (ma anche nella UE). Quindi, se l’accesso è generico ci rifacciamo al 1° tool (in ambito Comune e Provincia), se è ambientale abbiamo in aggiunta anche il 2° tool (in pratica globale) e francamente bisognerebbe aggiungere: “Ma cosa stai dicendo?”. Il concetto di vicinitas non ha proprio alcun senso in materia di accesso agli atti ambientale, spesso non è nemmeno un punto dirimente in generale.
13° Tool. Pagare moneta vedere cammello.
Vi scrivono: “Pagare moneta vedere cammello, sempre che vogliamo noi”, “Per accedere devi accettare la nostra offerta di abbonamento pay-per-view”, “il nostro regolamento ci impone di farti pagare a prescindere”, “prego prima passi alla cassa”. Ovvero, si impuntano e si arrampicano sugli specchi, tirando fuori interpretazioni di norme che dicono esattamente l’opposto, o regolamenti che non valgono un soldo bucato quando in contrasto con le leggi nazionali e via dicendo. In breve, voi avete il diritto di accedere e vedere tutto ciò che vi compete ben prima di pagare. Si paga solo quando e se si richiedono copie. Il nocciolo è che tutti i costi eventuali sono legati alla richiesta di copie e assolutamente non alla sola visione o esame della documentazione. Ciò vale per tutti i tipi di accesso in base al D.Lgs. 241/90 (art.25), ma anche (se ce ne fosse bisogno) al D.Lgs. 195/05 (accesso ambientale), art.6, c.1: “L’accesso ai cataloghi previsti all’articolo 4 e l’esame presso il detentore dell’informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie. …”.
Più chiaro di così! Non fatevi fregare! Ne avevamo anche parlato qui ed anche qui.
Tra l’altro ci spiace che il nostro Difensore Civico Regionale sia stato smentito dai fatti per la seconda volta (la prima è al Tool n.5), visto che il Comune di Portovenere nel caso specifico, riportato al link immediatamente sopra, è poi venuto a più miti consigli astenendosi dalla pretesa pecuniaria, svincolata dalla richiesta di copie.
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Terminata la parata dei tool a nostra disposizione, alcuni concetti generali. Oltre a questi ci sono gli strumenti procedurali ed estremi (Art.17 L. 15/05, che modifica la L. 241/90), i ricorsi al Difensore Civico (che risponde entro 30 gg., ma senza avere potere coercitivo, che però potrebbe intervenire presso l’autorità giudiziaria se lo ritenesse opportuno) e/o T.A.R., al quale si può presentare esposto in materia di accesso anche senza nomina di un difensore.
Oppure, si può far ricorso alla Commissione che, però, nei confronti di Regioni, Province e Comuni può solo esprimere pareri (i tempi sono diversi mesi, anche un anno). I pareri della Commissione sono comunque molto importanti e di solito sono sufficienti ad incutere rispetto da parte delle PP.AA.. Altrettanto importanti sono le direttive, le relazioni e la giurisprudenza recensita dalla Commissione stessa, che è reperibile sul sito internet istituzionale: http://www.commissioneaccesso.it .
Mentre, nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (es. ministeri e agenzie varie) la Commissione agisce (entro 30 gg.) come organo decisionale, emettendo un invito alla P.A. a rivedere la propria decisione, quasi una sentenza, ovvero senza potere coercitivo. Il potere di emettere sentenza vera e propria rimane in capo ai T.A.R. e al Consiglio di Stato in ultima istanza.
Questi i nostri strumenti, salvo aggiornamenti, modifiche ed integrazioni o correzioni. Per ora terminiamo qui, ma è da tenere sempre in conto che già per la normativa di base (L.241/90) la richiesta di accesso deve ricevere risposta entro 30 gg. e che in mancanza di risposta o rigetto (anche parziale) si può ricorrere al Difensore Civico e/o al T.A.R., ma anche alla Commissione per l’Accesso per un parere non vincolante, comunque pesante per la P.A..
Di certo il manuale non è esaustivo e non è preciso nell’esposizione quanto potrebbe essere solo un testo tecnico-giuridico. Leggete i testi di riferimento della Commissione per sicurezza e prendete sempre le giuste precauzioni e consigli da chi ha le competenze del caso, ma speriamo di aver dato informazioni utili che spesso non conoscono nemmeno gli esperti (costringeteli a studiare bene), o le associazioni a difesa dei consumatori, non raramente superficiali, a volte con interessi politici di parte, se non nella modalità paga-la-tessera-e-porta-a-casa-un-bel-pugno-di-mosche.
Il diritto all’accesso va comunque usato con scienza e coscienza, le stesse norme stabiliscono criteri e limiti che però, frequentemente, vengono usati in maniera eccessivamente restrittiva dalla P.A.. Questo testo ha lo scopo di moderare gli eccessi di zelo (o finto zelo) di quella parte di P.A. che ritiene di gestire più interessi privati che pubblici. Lo aggiorneremo quando necessario, INVIATECI LE VOSTRE ESPERIENZE, speriamo che abbiate gradito questa scatola degli attrezzi e che ne facciate buon uso. Meglio ancora se la P.A. conoscesse bene normativa e giurisprudenza, facendo così il proprio mestiere al meglio. Ovviamente invieremo il post anche al nostro Difensore Civico che può sicuramente darci ulteriori ragguagli, precisazioni o rettifiche, apprezzando comunque il nostro sforzo.
Riferimenti bibliografici:
→L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – PARERI ESPRESSI E DECISIONI DEI RICORSI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE – GIURISPRUDENZA anno 2008 (testo consigliato a tutti e soprattutto alle PP.AA., in particolare da pag.16)
→Relazione per l’anno 2011 sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione – COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articoli precedenti:
- Trasparenza: un vantaggio per tutti che non si deve pagare – 29 novembre 2014
- Il Difensore Civico Regionale: l’accesso agli atti si paga anche prima della visione – 19 novembre 2014
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