Sporting Beach e autorità. Arroganza senza limiti (II) – Portovenere (SP)
Nonostante segnalazioni di quasi un mese fa, il cantiere presso lo stabilimento balneare Sporting Beach di Portovenere (SP) è ancora privo di cartello obbligatorio. La legge prevede anche ipotesi di reato penale. Intanto, una autorità mostra immediatamente il mio esposto all’interessato, senza avviso al controinteressato (a me).
La questione è molto semplice: se cantiere tu fai, cartello devi mettere. La legge è chiara. Siamo di fronte ad un cantiere con S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire, convenzione pubblica, conferenza dei servizi, autorizzazione paesaggistica, atto suppletivo alla concessione demaniale e polizza fidejussoria. Non si tratta nemmeno di manutenzione ordinaria mi sembra chiaro, stanno anche facendo movimento terra con un piccolo escavatore.
Cosa dice il regolamento edilizio comunale del Comune di Portovenere nuovo di zecca del 13.11.17: “(…) Art.53 Cartello Indicatore – 1. All’ingresso dei cantieri nei quali si eseguano opere relative a permesso di costruire, a SCIA, ovvero a CILA, deve essere collocato affisso, in posizione ben visibile da spazi pubblici, un cartello di cantiere chiaramente leggibile, di adeguata superficie, contenente le seguenti informazioni (…) 3. Nel caso in cui non si sia provveduto ad affiggere il cartello indicatore, all’intestatario del titolo edilizio e al Direttore dei lavori ove nominato sarà applicata la sanzione di cui all’articolo 40, comma 5, della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii. Qualora si sia affisso il cartello, ma questo non risulti visibile, ovvero nel caso in cui non risulti comunque completo delle dovute informazioni e/o le riporti in forma inesatta o risulti non più leggibile, al titolare del titolo abilitativo e al Direttore dei lavori sarà applicata la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 128. (…) “.
Guarda caso, il regolamento è stato scritto male, l’art.128 riguarda “Strade, passaggi e cortili”, non le modalità di sanzione che, invece si trovano all’art.135: “(…) il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii (TUEL), che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed emette diffida e messa in mora fissando il termine per l’adempimento (…)”.
Diffida e messa in mora è stata fatta a seguito della mia prima segnalazione (con fotografie) del cantiere aperto, in data 28.11.17? Quasi un mese fa? Tra l’altro mi risulta che la mattina del 07.12.17 ci sia stato un controllo, a quanto riferitomi assai sgarbatamente (mi fermo qui) dal marito della titolare dello stabilimento. A questa persona è stato fatto vedere il mio esposto (indirizzato a più autorità) con fotografie allegate. Fotografie ben descritte durante lo spiacevole incontro. Qualcosa non funziona. Da quando le autorità competenti fanno immediatamente visionare gli esposti? Senza istanza di accesso agli atti? Senza avviso al controinteressato (a me)? Ovviamente sconsiglio querele/denunce a mio carico, perché scrivo a ragion veduta.
Tornando al punto, ci sarebbero stati controlli in data 07.12.17 e ancora oggi siamo senza cartello di cantiere? Ma andiamo oltre il regolamento comunale, vediamo cosa dice la Corte di Cassazione Penale, sez. III, con sentenza n.48178 del 19.10.17 in merito all’esposizione obbligatoria del cartello di cantiere. In sintesi:
la violazione dell’obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruzione, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ex artt. 27, comma quarto, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell’esecutore (Sez. 3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini; Sez. 3, n. 16037 del 07/04/2006, Bianco). Premessa la continuità normativa con i vigenti artt. 27, comma 4, e 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, la ‘ratio’ del precetto sta nel fatto che la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi del permesso di costruire e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all’altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano stati autorizzati dall’autorità competente; il che non è poco ai fini della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione. Tant’è, che anche l’esposizione, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all’interno del cantiere viola il precetto penale (Sez. 3, n. 40118 del 22/05/2012, Zago).
Poi ci sarebbe altro da dire in merito ai lavori già in corso al 28.11.17, dato che la paesaggistica è stata rilasciata il 05.12.17 e la conclusione del procedimento con conferenza dei servizi semplificata è dell’11.12.17. E non pare un dettaglio.
AGGIORNAMENTO del 23.12.17
Speriamo che il Natale porti loro un bel cartello di cantiere. Perché nel frattempo sono arrivati dei cartelli si, ma non quello di cantiere come previsto dal regolamento edilizio del Comune (art.53), con indicati i dati dei lavori. Forse non lo sanno, o forse ci sono dei problemi di forniture dei cartelli di cantiere.

Cartelli del 23.12.17
Da uno degli allegati alla convenzione pubblicati ex post, si direbbe che il direttore dei lavori sia l’archistar locale Roberto Evaristi (v. in particolare “Sporting Beach: la grande saga a puntate. Terza puntata. La grande melma“). Colui che era fino a pochi anni fa anche presidente della locale commissione paesaggistica e che si è occupato, mentre era presidente (piccolo conflitto di interesse, ma usciva dalla seduta, eh) e dopo, della sanatoria dello stesso Sporting Beach. Si è occupato anche de Le Terrazze e molto altro qui in zona.